Art. 2 
 
              Costituzione e gestione della banca dati 
 
  1. La banca dati  e'  realizzata  e  gestita,  attraverso  apposita
piattaforma  informatica,  da  un  soggetto  selezionato  secondo  le
procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e  le
province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro  possesso,
necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca  dati.
Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza  oneri  per
le regioni e le province autonome. 
  2. Per generare i  codici  della  banca  dati  e  per  definire  le
modalita' di accesso diretto  alle  banche  dati  regionali  e  delle
province autonome contenenti le informazioni di cui  all'articolo  1,
comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili  destinati
alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di
cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero
del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere  del  Garante
per la protezione dei dati  personali,  sono  stabiliti  i  parametri
tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale
entro le quali  far  confluire  le  diverse  fattispecie  presenti  a
livello regionale e provinciale, tenendo conto, in  particolare,  dei
seguenti criteri: servizi offerti  per  l'ospitalita',  ivi  compresi
quelli inerenti all'accessibilita'; numero dei posti letto e relative
dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attivita'
legate al benessere della persona; aree di  sosta  e  assistenza  per
autovetture  e  imbarcazioni.  Il   protocollo   prevede   anche   la
cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per  il
piu'  efficiente  scambio  di  informazioni,  e   disciplina,   anche
attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto  e
le modalita' di trasmissione dei dati, le modalita' di  aggiornamento
della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia  delle  soluzioni
tecniche  prescelte  e  le  modalita'  di   conoscenza   del   codice
identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo
di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione. 
  3. Le regioni e le  province  autonome  che  non  sottoscrivono  il
protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della  banca
dati, i dati di cui all'articolo  1,  comma  2,  nonche'  i  relativi
aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 
  4.  Il  Ministero  del   turismo   -   Direzione   generale   della
programmazione  e  delle  politiche  per  il  turismo   provvede   al
monitoraggio relativo all'attuazione del  presente  regolamento,  con
cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneita' della banca
di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e  della
concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e  la  riduzione
dell'offerta turistica irregolare.