Art. 2 Costituzione e gestione della banca dati 1. La banca dati e' realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome. 2. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalita' di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalita', ivi compresi quelli inerenti all'accessibilita'; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attivita' legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il piu' efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalita' di trasmissione dei dati, le modalita' di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalita' di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione. 3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneita' della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.