Art. 3 
 
         Accessibilita', obblighi di pubblicita' e sanzioni 
 
  1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonche' il codice
alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito
istituzionale  del  Ministero  del  turismo.  Le  informazioni   sono
accessibili agli  utenti  previa  registrazione  degli  stessi  e  la
riutilizzazione dei  dati  avviene  nel  rispetto  dei  principi  sul
trattamento dei dati personali. 
  2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti  che  concedono
in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa
vigente  in  materia,  i  soggetti  che   esercitano   attivita'   di
intermediazione  immobiliare  e   quelli   che   gestiscono   portali
telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici  sono  tenuti  a
indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice
alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto  in
ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da
garantirne la visibilita' e un facile accesso da parte dell'utenza. 
  3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa  di
cui all'articolo 13-quater, comma 8,  del  decreto-legge  n.  34  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.
58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 13-quater,  comma  8,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
          le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli  17  e  18,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  dal  testo  unico
          per la tutela delle strade, approvato con regio  decreto  8
          dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20  giugno  1935,
          numero 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto dall'articolo  13  deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le  modalita'  relative  alla   esecuzione   del
          sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.»; 
                «Art.  18  (Ordinanza  -  ingiunzione).  -  Entro  il
          termine di trenta giorni dalla data della  contestazione  o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'articolo 17  scritti  difensivi  e  documenti  e
          possono  chiedere  di   essere   sentiti   dalla   medesima
          autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'articolo 14;  del  pagamento  e'  data  comunicazione,
          entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che  lo  ha
          ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia,  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.».