Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 2021 Il Ministro del turismo: Garavaglia Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272, S.O.: «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo). - (Omissis). 7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 13-quater, comma 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano le note alle premesse.