Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  2019,  n.  132,  le  risorse   finanziarie   destinate   al
funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater,  comma
9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  sono  iscritte  in
conto residui di provenienza anno  2020,  sul  capitolo  8511,  piano
gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati
delle strutture  ricettive  nonche'  degli  immobili  destinati  alle
locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato
di previsione della spesa del Ministero del turismo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 settembre 2021 
 
                                  Il Ministro del turismo: Garavaglia 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n.  222,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  132,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  2019,  n.
          272, S.O.: 
                «Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e   del
          turismo in materia di turismo). - (Omissis). 
                7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse
          finanziarie relative alle politiche in materia di  turismo,
          compresa la gestione dei  residui  passivi  e  perenti,  e'
          esercitata   dal   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali  e  del  turismo.  Con  la  legge  di
          bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario
          2020 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022
          ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e
          delle finanze  si  provvede  ad  effettuare  le  occorrenti
          variazioni  di  bilancio,  in  termini   di   residui,   di
          competenza  e  di  cassa,  tra  gli  stati  di   previsione
          interessati. 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 13-quater,  comma  9,  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
          le note alle premesse.