IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono la possibilita' di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonche' relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalita' di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformita' e della congruita' dei prezzi 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119: 1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi,» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il predetto visto di conformita'.»; 2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13, lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti decreti»; b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.». 2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.