Art. 2 
 
Misure di contrasto alle frodi in materia di  cessioni  dei  crediti.
               Rafforzamento dei controlli preventivi 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  dopo  l'articolo
122, e' inserito il seguente: 
    «Art. 122-bis (Misure di  contrasto  alle  frodi  in  materia  di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).  -  1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall'invio
della  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   del   credito,   puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo
controllo  preventivo.  I  profili  di   rischio   sono   individuati
utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti
ceduti e riferiti: 
      a) alla coerenza e alla regolarita'  dei  dati  indicati  nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati
presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque   in    possesso
dell'Amministrazione finanziaria; 
      b) ai dati afferenti  ai  crediti  oggetto  di  cessione  e  ai
soggetti che intervengono nelle operazioni  cui  detti  crediti  sono
correlati,  sulla  base  delle  informazioni  presenti  nell'Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 
      c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza  dai  soggetti
indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente
comma. 
    2. Se all'esito del controllo risultano confermati  i  rischi  di
cui al comma 1,  la  comunicazione  si  considera  non  effettuata  e
l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha  trasmesso  la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione
di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
dalle disposizioni di riferimento. 
  3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo,
l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei
termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma
2. 
  4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate  ai  sensi  degli  articoli  121  e  122,  non   procedono
all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui  ricorrono  i
presupposti di cui  agli  articoli  35  e  42  del  predetto  decreto
legislativo  n.  231  del  2007,  fermi  restando  gli  obblighi  ivi
previsti. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».