Art. 3 
 
                Controlli dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. L'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento  alle  agevolazioni
richiamate agli articoli 1 e 2 del  presente  decreto,  nonche'  alle
agevolazioni e ai  contributi  a  fondo  perduto,  da  essa  erogati,
introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma
restando l'applicabilita'  delle  specifiche  disposizioni  contenute
nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 600,  e  dagli  articoli  51  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero
degli  importi  dovuti  non  versati,  compresi  quelli  relativi   a
contributi indebitamente percepiti o  fruiti  ovvero  a  cessioni  di
crediti  di  imposta  in  mancanza  dei  requisiti,  in   base   alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in  assenza  di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa  vigente,
l'atto di recupero di cui  al  comma  2  e'  notificato,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello
in cui e' avvenuta la violazione. 
  4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con  il  medesimo
atto di recupero sono irrogate le  sanzioni  previste  dalle  singole
norme vigenti  per  le  violazioni  commesse  e  sono  applicati  gli
interessi. 
  5. Le  attribuzioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4,  spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle  entrate  competente  in  ragione  del
domicilio  fiscale  del  contribuente,  individuato  ai  sensi  degli
articoli 58 e 59 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  al  momento   della   commissione   della
violazione; in mancanza  del  domicilio  fiscale,  la  competenza  e'
attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con
provvedimento del Direttore. 
  6. Per le controversie relative all'atto  di  recupero  di  cui  al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.