IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in  particolare
l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di
imposta,  pari  al  50  per  cento  degli  investimenti  in  campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni,  effettuati,  tra  il  1°
luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020,  dalle  imprese,  dai  lavoratori
autonomi e dagli enti non commerciali  nei  confronti  di  leghe  che
organizzano  campionati  nazionali  a   squadre   nell'ambito   delle
discipline  olimpiche  e  paralimpiche   ovvero   societa'   sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche iscritte al registro tenuto  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale  Italiano  e  operanti  in  discipline  ammesse  ai  Giochi
Olimpici e paralimpici e che svolgono attivita' sportiva giovanile; 
  Visto il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  su  proposta
del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire,  nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalita' e
i criteri di attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  81,
con particolare riguardo ai casi di  esclusione,  alle  procedure  di
concessione  e  di  utilizzo  del  beneficio,   alla   documentazione
richiesta,  all'effettuazione  dei   controlli   e   alle   modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di  cui  al
comma 6 del medesimo articolo 81; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917 recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la
compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  e  in  particolare
l'articolo 1, comma 6, che prevede la disciplina delle  procedure  di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e,  in  particolare,
l'articolo 52 che disciplina il «Registro nazionale  degli  aiuti  di
Stato», prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei  divieti
di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  e  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti inviano  le  relative  informazioni  alla  banca  dati
istituita presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017,  n.  115,  recante  il  regolamento  della  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni  (Gazzetta   Ufficiale   Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il  12  agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e  14  che  prevedono,
tra l'altro, che  prima  della  concessione  da  parte  del  soggetto
concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale  e
l'espletamento di verifiche propedeutiche  tramite  cui  estrarre  le
informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al  soggetto
richiedente per accertare  che  nulla  osti  alla  concessione  degli
aiuti; 
  Visto il Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il Regolamento  (UE)  n.  1408/2013  del  18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita'  e  i  criteri  di
concessione   del   contributo   stabilito   dall'articolo   81   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, garantito il rispetto del limite
di spesa di 90 milioni di euro per il 2020; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli  atti  normativi  del  15  dicembre  2020,
numero 1450/2020; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e  lo  sport
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  individua  le  disposizioni  di  attuazione
necessarie alla concessione del contributo, sotto  forma  di  credito
d'imposta, finalizzato ad incentivare gli  investimenti  in  campagne
pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020,
di cui all'articolo 81 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea. (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 23 agosto 1988,  n.  400,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 -  Supplemento
          ordinario n. 86, reca «Disciplina l'attivita' di Governo  e
          l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».
          Dispone, in particolare  all'art.  17,  comma  3,  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              - Il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  agosto  2020,  n.   203   -
          Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il
          sostegno e il rilancio dell'economia», e' stato convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253
          - Supplemento ordinario n. 37. In particolare,  l'art.  81,
          disciplina  il  credito  d'imposta  per  gli   investimenti
          pubblicitari  in  favore  di  leghe  e  societa'   sportive
          professionistiche e di  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative  al  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,  n.  302,  Supplemento
          ordinario n. 126. 
              - Il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive modificazioni, recante «Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni»,  e'   stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.  In  particolare,  l'art.
          17,  disciplina  la  compensazione  di  crediti  e   debiti
          tributari e previdenziali. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59», e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          settembre 1999, n. 205 - Supplemento ordinario n. 167. 
              - Il decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26  marzo  2010,  n.  71,  recante
          «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»    di    potenziamento     e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»,
          e' stato convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          maggio 2010, n. 73, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25
          maggio 2010, n. 120. In  particolare  l'art.  1,  comma  6,
          prevede la disciplina delle procedure di recupero nei  casi
          di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 234,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  reca  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea». In particolare, l'art. 52  disciplina
          il «Registro nazionale degli aiuti  di  Stato»,  prevedendo
          che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo
          e degli obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici e privati che  concedono  ovvero
          gestiscono   i   predetti   aiuti   inviano   le   relative
          informazioni alla banca dati istituita presso il  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio  2017,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive  modifiche  e
          integrazioni», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 luglio 2017, n. 175. In particolare, gli articoli 8,  9,
          13 e 14 prevedono che prima della concessione da parte  del
          soggetto concedente aiuti di Stato, vengano  effettuate  la
          registrazione dell'aiuto individuale  e  l'espletamento  di
          verifiche   propedeutiche   tramite   cui    estrarre    le
          informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al
          soggetto richiedente per  accertare  che  nulla  osti  alla
          concessione degli aiuti. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti  «de  minimis»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 18 della Commissione
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel  settore  agricolo,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  24
          dicembre 2013, L 352. 
              - Il Regolamento (UE) n. 717/2014 27 giugno 2014  della
          Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 28 giugno 2014, L 190. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.