Art. 3 
 
         Procedura di concessione del contributo sotto forma 
                        di credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del contributo  di  cui  al  presente
decreto,  i  soggetti  interessati  presentano  apposita  domanda  al
Dipartimento  per  lo  sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri,  entro  il  1°  aprile  2021,  mediante  un   modulo   reso
disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito  istituzionale
entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene: 
    a) gli elementi identificativi del  soggetto  che  ha  effettuato
l'investimento; 
    b) gli elementi identificativi dei soggetti  che  hanno  ricevuto
l'investimento; 
    c)   l'ammontare   dell'investimento   realizzato,   di   importo
complessivo non inferiore a 10.000 euro; 
    d) la durata della prestazione fornita dal soggetto  destinatario
dell'investimento; 
    e) l'oggetto della campagna pubblicitaria; 
    f) l'attestazione delle spese sostenute, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 2; 
    g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma  di  credito
d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati; 
    h) la certificazione  resa  dal  soggetto  interessato  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della
Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attivita'
sportiva giovanile da parte delle societa' e  associazioni  sportive,
nonche'  l'appartenenza  dello  sport   praticato   alle   discipline
olimpiche o paralimpiche; 
    i)  per  le  societa'  e  le  associazioni  dilettantistiche,  il
certificato  di  iscrizione,  in  corso  di  validita',  al  relativo
registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 
    l) la dichiarazione sostitutiva resa  dal  soggetto  destinatario
dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma  1,  lettera  o),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel  periodo
di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15
milioni di euro. 
  2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine  per
la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica
dei requisiti di legge e della  documentazione  di  cui  al  medesimo
comma 1, provvede alla concessione del  contributo,  sotto  forma  di
credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90  milioni
di euro e ne  da'  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari  mediante
pubblicazione di un apposito elenco sul proprio  sito  istituzionale.
In caso di insufficienza  delle  risorse  disponibili  rispetto  alle
richieste  ammesse,  il  Dipartimento  dello   sport   procede   alla
ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del  rapporto
tra l'ammontare delle risorse disponibili e  l'ammontare  complessivo
dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari e' contestualmente
trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le  modalita'  concordate
con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa   (Testo   A)»,   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42
          - Supplemento ordinario n. 30. In particolare gli  articoli
          46 e 47 disciplinano le dichiarazioni sostitutive dell'atto
          di notorieta'.