Art. 4 Fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.