Art. 4 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta e' utilizzabile,  a  decorrere  dal  quinto
giorno  lavorativo  successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma  2,  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena  lo  scarto  dell'operazione  di  versamento.  Il
credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in  quelle
successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. 
  2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato  in  compensazione
non puo' eccedere l'importo  riconosciuto  dal  Dipartimento  per  lo
sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 
  3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le  relative  risorse,  iscritte
nel pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sono  trasferite  alla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio»  per  le
regolazioni  contabili  conseguenti  alla   fruizione   dei   crediti
d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per il decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle premesse.