La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 20 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente:
«1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche
sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche'
delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8,
presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i
risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La
consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche
sulla base del rapporto di cui all'art. 15, comma 7,
nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui
all'art. 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull'applicazione della legislazione in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli
effetti delle disposizioni del presente decreto».