Art. 2
Modifiche all'articolo 25 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le
seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del
personale,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono
inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o
incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono
inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente
titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle
condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta'
anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato
di gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche adottive,
ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi
diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti
condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli
altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita
o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di
progressione nella carriera».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta (legge
10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2). - 1.
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in essere
un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati,
in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del
presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi
quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di
lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i
candidati in fase di selezione e i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del
presente titolo, ogni trattamento o modifica
dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro
che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle
esigenze di cura personale o familiare, dello stato di
gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita' e
dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il
lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla
generalita' degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione
alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di
avanzamento e di progressione nella carriera».