Art. 2 
 
                Modifiche all'articolo 25 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono  inserite  le
seguenti: « le candidate e i candidati,  in  fase  di  selezione  del
personale,»; 
    b) al comma  2,  dopo  le  parole:  «o  un  comportamento »  sono
inserite le seguenti: «, compresi quelli di  natura  organizzativa  o
incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la  parola:  «mettere»  sono
inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»; 
    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Costituisce  discriminazione,  ai  sensi  del  presente
titolo,  ogni  trattamento  o  modifica   dell'organizzazione   delle
condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta'
anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato
di gravidanza nonche' di maternita'  o  paternita',  anche  adottive,
ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei  relativi
diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti
condizioni: 
        a) posizione di svantaggio rispetto  alla  generalita'  degli
altri lavoratori; 
        b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita
o alle scelte aziendali; 
        c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di
progressione nella carriera». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del   decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005,  n.  246),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta  (legge
          10 aprile 1991, n.  125,  art.  4,  commi  1  e  2).  -  1.
          Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del  presente
          titolo, qualsiasi  disposizione,  criterio,  prassi,  atto,
          patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in  essere
          un  atto  o  un  comportamento,  che  produca  un   effetto
          pregiudizievole discriminando le candidate e  i  candidati,
          in fase di selezione del  personale,  le  lavoratrici  o  i
          lavoratori in  ragione  del  loro  sesso  e,  comunque,  il
          trattamento meno favorevole rispetto a quello  di  un'altra
          lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 
                2. Si ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  del
          presente titolo, quando una disposizione, un criterio,  una
          prassi, un atto, un  patto  o  un  comportamento,  compresi
          quelli di natura organizzativa o incidenti  sull'orario  di
          lavoro, apparentemente neutri mettono o possono  mettere  i
          candidati in  fase  di  selezione  e  i  lavoratori  di  un
          determinato  sesso  in   una   posizione   di   particolare
          svantaggio rispetto a lavoratori  dell'altro  sesso,  salvo
          che  riguardino  requisiti  essenziali   allo   svolgimento
          dell'attivita'   lavorativa,   purche'   l'obiettivo    sia
          legittimo e i mezzi  impiegati  per  il  suo  conseguimento
          siano appropriati e necessari. 
                2-bis.  Costituisce  discriminazione,  ai  sensi  del
          presente    titolo,    ogni    trattamento    o    modifica
          dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di  lavoro
          che, in ragione  del  sesso,  dell'eta'  anagrafica,  delle
          esigenze di cura personale  o  familiare,  dello  stato  di
          gravidanza  nonche'  di  maternita'  o  paternita',   anche
          adottive,   ovvero   in   ragione   della   titolarita'   e
          dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo'  porre  il
          lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a)   posizione   di   svantaggio   rispetto    alla
          generalita' degli altri lavoratori; 
                  b) limitazione delle opportunita' di partecipazione
          alla vita o alle scelte aziendali; 
                  c)  limitazione  dell'accesso  ai   meccanismi   di
          avanzamento e di progressione nella carriera».