Art. 3 
 
                Modifiche all'articolo 46 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «oltre  cento  dipendenti»   sono
sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la  parola:
«almeno» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le aziende pubbliche e  private  che  occupano  fino  a
cinquanta  dipendenti  possono,  su  base  volontaria,  redigere   il
rapporto di cui al comma 1 con le  modalita'  previste  dal  presente
articolo»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il rapporto di cui al  comma  1  e'  redatto  in  modalita'
esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di  un  modello
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita',  che
accedono attraverso un identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli  alle  sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera
o al consigliere nazionale di parita',  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  all'Istituto  nazionale
di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri  di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende  aventi
sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del
proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno
trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di  quelle  che  non  lo  hanno
trasmesso»; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con
proprio decreto da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  di  concerto  con  il
Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini  della
redazione del rapporto di cui al comma 1: 
        a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve  in
ogni caso  indicare  il  numero  dei  lavoratori  occupati  di  sesso
femminile e di sesso maschile, il  numero  dei  lavoratori  di  sesso
femminile  eventualmente  in  stato  di  gravidanza,  il  numero  dei
lavoratori di sesso femminile e maschile  eventualmente  assunti  nel
corso dell'anno, le  differenze  tra  le  retribuzioni  iniziali  dei
lavoratori  di  ciascun  sesso,  l'inquadramento  contrattuale  e  la
funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento
alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno  e  a
tempo parziale,  nonche'  l'importo  della  retribuzione  complessiva
corrisposta,  delle  componenti   accessorie   del   salario,   delle
indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di  ogni  altro
beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra  erogazione  che  siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di  cui
alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore,
del quale deve essere specificato solo il  sesso.  I  medesimi  dati,
sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'  essere
raggruppati per aree omogenee; 
        b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui
processi  di  selezione  in  fase  di  assunzione,  sui  processi  di
reclutamento,  sulle  procedure   utilizzate   per   l'accesso   alla
qualificazione professionale e  alla  formazione  manageriale,  sugli
strumenti  e  sulle  misure  resi  disponibili  per   promuovere   la
conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro,  sulla  presenza  di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro  inclusivo  e
rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 
        c)  le  modalita'  di  accesso  al  rapporto  da  parte   dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata,
nel rispetto della tutela dei dati personali, al  fine  di  usufruire
della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»; 
        e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi'  le
modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale
di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno,  dell'elenco,  redatto
su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui  al  comma
1, nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  alle  consigliere  e  ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  degli
elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro  il  31  dicembre  di
ogni anno»; 
        f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi
puo'  essere  disposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»; 
        g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          «4-bis. L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  nell'ambito
delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di  cui  al
comma 1. Nel caso di rapporto mendace o  incompleto  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro». 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46  del   decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005,  n.  246),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 46 (Rapporto  sulla  situazione  del  personale
          (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e  4).
          - 1. Le aziende pubbliche  e  private  che  occupano  oltre
          cinquanta dipendenti sono tenute  a  redigere  un  rapporto
          ogni due anni sulla situazione  del  personale  maschile  e
          femminile in ognuna delle professioni ed in relazione  allo
          stato di assunzioni,  della  formazione,  della  promozione
          professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o  di
          qualifica, di altri fenomeni di mobilita',  dell'intervento
          della Cassa integrazione guadagni, dei  licenziamenti,  dei
          prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione
          effettivamente corrisposta. 
                1-bis. Le aziende pubbliche e  private  che  occupano
          fino a cinquanta dipendenti possono,  su  base  volontaria,
          redigere il rapporto di cui al comma  1  con  le  modalita'
          previste dal presente articolo. 
                2. Il rapporto di  cui  al  comma  1  e'  redatto  in
          modalita'   esclusivamente   telematica,   attraverso    la
          compilazione di un modello  pubblicato  nel  sito  internet
          istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e   trasmesso   alle   rappresentanze   sindacali
          aziendali. La consigliera e  il  consigliere  regionale  di
          parita', che accedono attraverso un identificativo  univoco
          ai dati contenuti  nei  rapporti  trasmessi  dalle  aziende
          aventi sede legale nel territorio di competenza,  elaborano
          i relativi risultati trasmettendoli alle sedi  territoriali
          dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera  o
          al consigliere  nazionale  di  parita',  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, al  Dipartimento  per  le
          pari  opportunita'  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri,  all'Istituto  nazionale  di  statistica   e   al
          Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro.  L'accesso
          attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
          rapporti e'  consentito  altresi'  alle  consigliere  e  ai
          consiglieri di parita' delle citta' metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          con  riferimento  alle  aziende  aventi  sede  legale   nei
          territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita  sezione
          del proprio sito  internet  istituzionale,  l'elenco  delle
          aziende che hanno  trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di
          quelle che non lo hanno trasmesso. 
                3. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione,  di
          concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
          definisce, ai fini della redazione del rapporto di  cui  al
          comma 1: 
                  a) le indicazioni per la  redazione  del  rapporto,
          che deve in ogni caso indicare  il  numero  dei  lavoratori
          occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il  numero
          dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
          gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso  femminile  e
          maschile eventualmente  assunti  nel  corso  dell'anno,  le
          differenze tra le retribuzioni iniziali dei  lavoratori  di
          ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e  la  funzione
          svolta  da   ciascun   lavoratore   occupato,   anche   con
          riferimento  alla  distribuzione  fra  i   lavoratori   dei
          contratti  a  tempo  pieno  e  a  tempo  parziale,  nonche'
          l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
          componenti accessorie del salario, delle indennita',  anche
          collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
          in natura ovvero di qualsiasi altra  erogazione  che  siano
          stati eventualmente riconosciuti a  ciascun  lavoratore.  I
          dati di cui  alla  presente  lettera  non  devono  indicare
          l'identita'  del  lavoratore,   del   quale   deve   essere
          specificato  solo  il  sesso.  I  medesimi   dati,   sempre
          specificando il  sesso  dei  lavoratori,  possono  altresi'
          essere raggruppati per aree omogenee; 
                  b) l'obbligo di inserire nel rapporto  informazioni
          e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
          processi di reclutamento, sulle  procedure  utilizzate  per
          l'accesso  alla   qualificazione   professionale   e   alla
          formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
          disponibili per promuovere la conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro, sulla presenza di politiche  aziendali  a
          garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso  e
          sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 
                  c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
          dipendenti e delle  rappresentanze  sindacali  dell'azienda
          interessata, nel rispetto della tutela dei dati  personali,
          al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi  del
          presente decreto. 
                3-bis.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  definisce
          altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
          consigliere nazionale di parita', entro il 31  dicembre  di
          ogni anno, dell'elenco, redatto su  base  regionale,  delle
          aziende tenute all'obbligo di cui al comma  1,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
          di parita' regionali, delle citta'  metropolitane  e  degli
          enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
          degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
          dicembre di ogni anno. 
                4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
          al comma  1  non  trasmettano  il  rapporto,  la  Direzione
          regionale del lavoro, previa segnalazione dei  soggetti  di
          cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
          sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano  le
          sanzioni di cui all'art.  11  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  19   marzo   1955,   n.   520.   Qualora
          l'inottemperanza si protragga per  oltre  dodici  mesi,  e'
          disposta  la  sospensione  per   un   anno   dei   benefici
          contributivi eventualmente goduti dall'azienda. 
                4-bis.   L'Ispettorato    nazionale    del    lavoro,
          nell'ambito delle sue attivita',  verifica  la  veridicita'
          dei rapporti di cui  al  comma  1.  Nel  caso  di  rapporto
          mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
          pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.». 
              - La legge 7 aprile 2014,  n.  56  reca:  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni».