Art. 3
Modifiche all'articolo 46 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola:
«almeno» e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a
cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il
rapporto di cui al comma 1 con le modalita' previste dal presente
articolo»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in modalita'
esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita', che
accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera
o al consigliere nazionale di parita', al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale
di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi
sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del
proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno
trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno
trasmesso»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini della
redazione del rapporto di cui al comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in
ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso
femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso
femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei
lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel
corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei
lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la
funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento
alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a
tempo parziale, nonche' l'importo della retribuzione complessiva
corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle
indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro
beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui
alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore,
del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati,
sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi' essere
raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui
processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di
reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla
qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli
strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e
rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata,
nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire
della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi' le
modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale
di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto
su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma
1, nonche' le modalita' di trasmissione alle consigliere e ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli
elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di
ogni anno»;
f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi
puo' essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»;
g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito
delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di cui al
comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro».
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4).
- 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano
fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria,
redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita'
previste dal presente articolo.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in
modalita' esclusivamente telematica, attraverso la
compilazione di un modello pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di
parita', che accedono attraverso un identificativo univoco
ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende
aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano
i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o
al consigliere nazionale di parita', al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso
attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
con riferimento alle aziende aventi sede legale nei
territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione
del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle
aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di
quelle che non lo hanno trasmesso.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al
comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto,
che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori
occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero
dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e
maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le
differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di
ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione
svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con
riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei
contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche'
l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
componenti accessorie del salario, delle indennita', anche
collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I
dati di cui alla presente lettera non devono indicare
l'identita' del lavoratore, del quale deve essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre
specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'
essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni
e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per
l'accesso alla qualificazione professionale e alla
formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a
garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e
sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda
interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali,
al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del
presente decreto.
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce
altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di
ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle
aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
dicembre di ogni anno.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e'
disposta la sospensione per un anno dei benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro,
nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita'
dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto
mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.».
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 reca: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni».