Art. 4
Certificazione della parita' di genere
1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della
parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure
concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di
genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione
delle differenze di genere e alla tutela della maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione
della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo
46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione
corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai
lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei dati
trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica
del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione della parita'
di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico
permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito
da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di
parita', da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati
secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunita', di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati».
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 46 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si veda nelle note
all'art. 3.