Art. 4 
 
               Certificazione della parita' di genere 
 
  1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di  genere).  -  1.  A
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita  la  certificazione  della
parita' di genere al fine di  attestare  le  politiche  e  le  misure
concrete adottate dai datori di lavoro  per  ridurre  il  divario  di
genere in relazione alle opportunita' di crescita  in  azienda,  alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche  di  gestione
delle differenze di genere e alla tutela della maternita'. 
    2. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 
      a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione
della parita' di genere da parte delle aziende  di  cui  all'articolo
46, commi 1 e 1-bis, con particolare  riferimento  alla  retribuzione
corrisposta, alle opportunita' di progressione  in  carriera  e  alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche  con  riguardo  ai
lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; 
      b) le modalita' di acquisizione  e  di  monitoraggio  dei  dati
trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
      c)  le  modalita'  di   coinvolgimento   delle   rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di  parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e  nella  verifica
del rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 
      d) le forme di pubblicita' della certificazione  della  parita'
di genere. 
  3. E' istituito, presso il Dipartimento per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un  Comitato  tecnico
permanente sulla certificazione di genere nelle  imprese,  costituito
da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero
dello sviluppo economico, delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di
parita',  da  rappresentanti  sindacali  e  da  esperti,  individuati
secondo modalita' definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque
denominati». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo  dell'art.  46  del  codice  delle  pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di   cui   al   decreto
          legislativo 11 aprile 2006,  n.  198  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.