Art. 5 
 
                       Premialita' di parita' 
 
  1. Per l'anno 2022, alle aziende  private  che  siano  in  possesso
della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto  dall'articolo
4 della presente legge, e' concesso, nel  limite  di  50  milioni  di
euro,  un  esonero  dal   versamento   dei   complessivi   contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta  ferma  l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. L'esonero di cui  al  comma  1  e'  determinato  in  misura  non
superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000  euro  annui
per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro  il  31
gennaio 2022, assicurando il rispetto  del  limite  di  spesa  di  50
milioni di euro di cui al comma 1. 
  3. Alle aziende private che, alla data del  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in   possesso   della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della
presente  legge,  e'  riconosciuto  un  punteggio  premiale  per   la
valutazione,  da  parte  di  autorita'  titolari  di  fondi   europei
nazionali  e  regionali,  di  proposte  progettuali  ai  fini   della
concessione di aiuti di Stato a  cofinanziamento  degli  investimenti
sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione,  trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a  procedure  per
l'acquisizione di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere  i  criteri
premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in
relazione al possesso da parte delle aziende private, alla  data  del
31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della
presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 47 del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione  degli  effetti
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante
riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti  anche  per
gli  anni  successivi  al  2022,  previa   emanazione   di   apposito
provvedimento  legislativo   che   stanzi   le   occorrenti   risorse
finanziarie,   anche   sulla   base   dell'andamento   dei   benefici
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il regolamento (UE) 2021/240 del  10  febbraio  2021,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce  uno
          strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          18 febbraio 2021 L 57/1; 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del  12  febbraio  2021,
          del Parlamento europeo e del Consiglio, che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la resilienza,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/17; 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47  del   decreto
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
                «Art. 47 (Pari opportunita' e  inclusione  lavorativa
          nei contratti pubblici, nel PNRR  e  nel  PNC).  -  1.  Per
          perseguire le finalita' relative  alle  pari  opportunita',
          generazionali e di genere  e  per  promuovere  l'inclusione
          lavorativa  delle  persone  disabili,  in  relazione   alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse   previste   dal
          Regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 10  febbraio  2021  e  dal  Regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio  2021,  nonche'   dal   PNC,   si   applicano   le
          disposizioni seguenti. 
                2. Gli operatori economici tenuti alla redazione  del
          rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.
          46  del  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.   198,
          producono,  a  pena  di  esclusione,   al   momento   della
          presentazione   della   domanda   di    partecipazione    o
          dell'offerta,  copia  dell'ultimo  rapporto  redatto,   con
          attestazione della sua conformita' a quello trasmesso  alle
          rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e  al
          consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
          del citato art. 46, ovvero, in  caso  di  inosservanza  dei
          termini previsti dal comma 1  del  medesimo  art.  46,  con
          attestazione  della  sua  contestuale   trasmissione   alle
          rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e  al
          consigliere regionale di parita'. 
                3.  Gli  operatori  economici,  diversi   da   quelli
          indicati nel comma 2  e  che  occupano  un  numero  pari  o
          superiore a  quindici  dipendenti,  entro  sei  mesi  dalla
          conclusione del contratto, sono tenuti  a  consegnare  alla
          stazione  appaltante  una   relazione   di   genere   sulla
          situazione del personale maschile  e  femminile  in  ognuna
          delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
          della  formazione,  della  promozione  professionale,   dei
          livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
          fenomeni  di   mobilita',   dell'intervento   della   Cassa
          integrazione    guadagni,    dei     licenziamenti,     dei
          prepensionamenti  e   pensionamenti,   della   retribuzione
          effettivamente corrisposta. La relazione di  cui  al  primo
          periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali
          e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'. 
                3-bis. Gli operatori economici  di  cui  al  comma  3
          sono, altresi', tenuti a consegnare, nel  termine  previsto
          dal   medesimo   comma,   alla   stazione   appaltante   la
          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68,  e  una  relazione  relativa  all'assolvimento
          degli obblighi di cui alla medesima legge e alle  eventuali
          sanzioni  e  provvedimenti  disposti  a  loro  carico   nel
          triennio antecedente la data di scadenza  di  presentazione
          delle offerte. La relazione di cui  al  presente  comma  e'
          trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 
                4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di
          gara, negli avvisi  e  negli  inviti,  specifiche  clausole
          dirette all'inserimento, come requisiti  necessari  e  come
          ulteriori  requisiti  premiali  dell'offerta,  di   criteri
          orientati   a   promuovere    l'imprenditoria    giovanile,
          l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la  parita'
          di genere e l'assunzione di giovani, con eta'  inferiore  a
          trentasei anni, e donne. Il  contenuto  delle  clausole  e'
          determinato tenendo, tra l'altro,  conto  dei  principi  di
          libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
          nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
          natura  del  singolo  progetto  in  relazione  ai   profili
          occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione  europea,
          degli indicatori  degli  obiettivi  attesi  in  termini  di
          occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
          delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
          corrispondenti  valori  medi  nonche'  dei   corrispondenti
          indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti  i
          progetti. Fermo restando quanto previsto  al  comma  7,  e'
          requisito  necessario  dell'offerta  l'aver   assolto,   al
          momento  della  presentazione  dell'offerta  stessa,   agli
          obblighi di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e
          l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare  ,  in  caso  di
          aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno  al  30
          per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
          contratto o per  la  realizzazione  di  attivita'  ad  esso
          connesse o strumentali, sia all'occupazione  giovanile  sia
          all'occupazione femminile. 
                5.  Ulteriori  misure  premiali   possono   prevedere
          l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo  all'offerente  o
          al candidato che: 
                  a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
          termine  di  presentazione  delle  offerte,   non   risulti
          destinatario   di   accertamenti   relativi   ad   atti   o
          comportamenti discriminatori  ai  sensi  dell'art.  44  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del
          decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4  del
          decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.  216,  dell'art.  3
          della legge 1° marzo 2006,  n.  67,  degli  articoli  35  e
          55-quinquies del decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.
          198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo  26  marzo
          2001, n. 151; 
                  b) utilizzi o si  impegni  a  utilizzare  specifici
          strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di  vita
          e di lavoro per  i  propri  dipendenti,  nonche'  modalita'
          innovative di organizzazione del lavoro; 
                  c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
          percentuale  prevista  come  requisito  di  partecipazione,
          persone disabili, giovani, con eta' inferiore  a  trentasei
          anni, e donne per  l'esecuzione  del  contratto  o  per  la
          realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali; 
                  d)  abbia,  nell'ultimo  triennio,   rispettato   i
          principi della parita'  di  genere  e  adottato  specifiche
          misure per promuovere le pari opportunita' generazionali  e
          di genere, anche tenendo conto del rapporto  tra  uomini  e
          donne nelle  assunzioni,  nei  livelli  retributivi  e  nel
          conferimento di incarichi apicali; 
                  d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato  gli
          obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                  e) abbia presentato o si impegni a  presentare  per
          ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
          del contratto di appalto, una dichiarazione  volontaria  di
          carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del  decreto
          legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 
                6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di
          penali per l'inadempimento dell'appaltatore  agli  obblighi
          di cui al comma 3,  al  comma  3-bis  ovvero  al  comma  4,
          commisurate alla gravita' della violazione e  proporzionali
          rispetto all'importo del contratto o alle  prestazioni  del
          contratto, nel rispetto dell'importo  complessivo  previsto
          dall'art.  51   del   presente   decreto.   La   violazione
          dell'obbligo  di  cui  al  comma  3  determina,   altresi',
          l'impossibilita' per l'operatore economico di  partecipare,
          in forma singola ovvero in raggruppamento  temporaneo,  per
          un  periodo  di  dodici  mesi  ad  ulteriori  procedure  di
          affidamento   afferenti    agli    investimenti    pubblici
          finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di  cui  al
          comma 1. 
                7.   Le   stazioni   appaltanti   possono   escludere
          l'inserimento nei bandi  di  gara,  negli  avvisi  e  negli
          inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
          stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
          motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la  tipologia
          o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente
          indicati   ne   rendano   l'inserimento    impossibile    o
          contrastante con obiettivi di universalita'  e  socialita',
          di efficienza, di economicita' e di qualita'  del  servizio
          nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 
                8. Con linee guida del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
          le pari opportunita' e della famiglia e  per  le  politiche
          giovanili e il servizio civile universale, di concerto  con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro per le disabilita', da  adottarsi
          entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto,  sono  definiti))  le  modalita'   e   i   criteri
          applicativi delle misure previste  dal  presente  articolo,
          indicate misure premiali e predisposti modelli di  clausole
          da inserire nei bandi di gara  differenziati  per  settore,
          tipologia e natura del contratto o del progetto. 
                9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2,  3
          e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", ai  sensi  dell'art.
          29 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
          comunicati  alla  Presidenza  del  consiglio  dei  ministri
          ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati  per  le  pari
          opportunita' e della famiglia e per le politiche  giovanili
          e il servizio civile universale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione.».