Art. 5
Premialita' di parita'
1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso
della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo
4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di
euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non
superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui
per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31
gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50
milioni di euro di cui al comma 1.
3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, siano in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la
valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei
nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della
concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti
sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri
premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in
relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per
gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito
provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse
finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.
Note all'art. 5:
- Il regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021,
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 febbraio 2021 L 57/1;
- Il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/17;
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 47 (Pari opportunita' e inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC). - 1. Per
perseguire le finalita' relative alle pari opportunita',
generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, in relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le
disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.
46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
producono, a pena di esclusione, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con
attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli
indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo
periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3
sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto
dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte. La relazione di cui al presente comma e'
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole
dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e'
determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di
libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea,
degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di
occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti
indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i
progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e'
requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al
momento della presentazione dell'offerta stessa, agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
l'assunzione dell'obbligo di assicurare , in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30
per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere
l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o
al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, non risulti
destinatario di accertamenti relativi ad atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3
della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici
strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita'
innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
percentuale prevista come requisito di partecipazione,
persone disabili, giovani, con eta' inferiore a trentasei
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i
principi della parita' di genere e adottato specifiche
misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e
di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel
conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per
ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di
carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di
penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi
di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4,
commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto
dall'art. 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',
l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al
comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia
o la natura del progetto o altri elementi puntualmente
indicati ne rendano l'inserimento impossibile o
contrastante con obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio
nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita', da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti)) le modalita' e i criteri
applicativi delle misure previste dal presente articolo,
indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole
da inserire nei bandi di gara differenziati per settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3
e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.
29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri
ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari
opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili
e il servizio civile universale.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione.».