Art. 6
Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche
1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.
251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del
presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 147-ter, comma 1-ter,
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio
di Amministrazione). - 1. - 1-bis (omissis);
1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto
degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a
un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti
degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si
applica per sei mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il
termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a
tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla
carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di
formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso
di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da
adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
recate dal presente comma. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo
il sistema monistico».
- Si riporta il testo dell'art. 2359, commi primo e
secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(Approvazione del testo del Codice civile):
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251 reca: «Regolamento concernente la
parita' di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo nelle societa' costituite in Italia, controllate
da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359,
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120.».