Art. 6 
 
     Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche 
 
  1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter  del
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
si applicano anche alle societa', costituite in  Italia,  controllate
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  2012,  n.
251, le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del  comma  1  del
presente articolo. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 147-ter,  comma  1-ter,
          del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
                «Art. 147-ter (Elezione e composizione del  consiglio
          di Amministrazione). - 1. - 1-bis (omissis); 
                1-ter. Lo statuto prevede, inoltre,  che  il  riparto
          degli amministratori da eleggere sia effettuato in  base  a
          un criterio che assicuri  l'equilibrio  tra  i  generi.  Il
          genere meno rappresentato deve ottenere almeno  due  quinti
          degli amministratori eletti. Tale criterio  di  riparto  si
          applica   per   sei   mandati   consecutivi.   Qualora   la
          composizione del consiglio  di  amministrazione  risultante
          dall'elezione non rispetti il criterio di riparto  previsto
          dal  presente  comma,  la  Consob   diffida   la   societa'
          interessata affinche' si adegui a tale  criterio  entro  il
          termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In  caso  di
          inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
          secondo  criteri  e   modalita'   stabiliti   con   proprio
          regolamento e  fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  ad
          adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza  rispetto  a
          tale nuova diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla
          carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita'  di
          formazione delle liste ed i casi di sostituzione  in  corso
          di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
          riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
          ordine alla violazione,  all'applicazione  ed  al  rispetto
          delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
          riferimento alla  fase  istruttoria  e  alle  procedure  da
          adottare, in base a proprio regolamento da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
          recate dal presente comma.  Le  disposizioni  del  presente
          comma si applicano anche alle societa' organizzate  secondo
          il sistema monistico». 
              - Si riporta il testo dell'art.  2359,  commi  primo  e
          secondo,  del  regio  decreto  16  marzo   1942,   n.   262
          (Approvazione del testo del Codice civile): 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti). -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          novembre 2012, n. 251  reca:  «Regolamento  concernente  la
          parita' di accesso agli  organi  di  amministrazione  e  di
          controllo nelle societa' costituite in Italia,  controllate
          da pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  2359,
          commi primo e secondo, del codice civile,  non  quotate  in
          mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma  2,
          della legge 12 luglio 2011, n. 120.».