Art. 3 
 
       Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea 
        magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti 
 
  1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di
cui  all'articolo  1  e  delle  lauree  professionalizzanti  di   cui
all'articolo 2  comprendono  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica
valutativa delle competenze professionali acquisite con il  tirocinio
interno ai  corsi  di  studio,  volta  ad  accertare  il  livello  di
preparazione tecnica del candidato per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame
finale  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata  esperienza
designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o  del  collegio
professionale di riferimento. 
  2. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi di laurea
magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli  1  e
2.  Con  il  decreto  di  cui  al  presente   comma   sono   altresi'
disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul
collegio professionale e  sentite  le  rappresentanze  nazionali  del
rispettivo  ordine  o  collegio  professionale,   le   modalita'   di
svolgimento e di valutazione del  tirocinio  pratico-valutativo,  ivi
compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di  cui
all'articolo 1, comma 2,  e  della  prova  pratica  valutativa  delle
competenze professionali  acquisite  con  il  tirocinio,  nonche'  la
composizione paritetica della  commissione  giudicatrice  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al  presente  comma
non e' richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
  3. Con decreto rettorale, da adottare ai  sensi  dell'articolo  11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,  le  universita'
adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai  corsi
di studio delle classi di laurea di cui agli articoli  1  e  2  della
presente legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  95,  della
          legge 15 maggio  1997,  n.  127,  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo». Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997: 
                «95.   L'ordinamento   degli    studi    dei    corsi
          universitari, con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'
          disciplinato  dagli  atenei,  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
          n. 341, in conformita' a  criteri  generali  definiti,  nel
          rispetto della normativa comunitaria  vigente  in  materia,
          sentiti  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   le
          Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti  di  cui
          al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2,  della
          legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli  ordinamenti
          didattici   universitari»,   pubblicata   nella    Gazzetta
          Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990: 
                «Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
          cui all'articolo 1, nonche' dei  corsi  e  delle  attivita'
          formative di cui all'articolo 6, comma 2, e'  disciplinato,
          per ciascun ateneo, da  un  regolamento  degli  ordinamenti
          didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
          regolamento  e'  deliberato  dal  senato   accademico,   su
          proposta delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato  al
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica per l'approvazione.  Il  Ministro,  sentito  il
          CUN,  approva  il  regolamento   entro   180   giorni   dal
          ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro  si  sia
          pronunciato  il  regolamento  si  intende   approvato.   Il
          regolamento e' emanato con decreto del rettore. 
                2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
          con apposito regolamento,  in  conformita'  al  regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  l'articolazione   dei   corsi   di   diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di dottorato di ricerca, i piani  di  studio  con  relativi
          insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,
          la tipologia delle forme didattiche,  ivi  comprese  quelle
          dell'insegnamento a distanza,  le  forme  di  tutorato,  le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi di frequenza anche in riferimento alla  condizione
          degli studenti lavoratori, i limiti delle  possibilita'  di
          iscrizione ai fuori corso, fatta salva la  posizione  dello
          studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il
          conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita'  degli
          insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio,  pratiche
          e di tirocinio e l'introduzione di un  sistema  di  crediti
          didattici finalizzati al riconoscimento dei  corsi  seguiti
          con esito positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di
          quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).».