Art. 4 
 
              Ulteriori titoli universitari abilitanti 
 
  1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento  di
corsi di studio che  consentono  l'accesso  all'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il  quale  non  e'
richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere
resi abilitanti, con uno o  piu'  regolamenti  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale
competente, previa richiesta  delle  rappresentanze  nazionali  degli
ordini  o  dei  collegi  professionali  di  riferimento,  oppure   su
iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro vigilante sull'ordine o  sul  collegio  professionale
competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale. 
  2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1  sono  disciplinati
gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica  valutativa
per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli
universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante
all'esercizio della professione, previo superamento di  un  tirocinio
pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono
altresi' le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova
pratica  valutativa  nonche'  la   composizione   della   commissione
giudicatrice,  che  e'  integrata  da  professionisti  di  comprovata
esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle
relative federazioni nazionali. 
  3. I regolamenti di cui ai commi 1 e  2  sono  emanati  sulla  base
delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 
    a) riordino della disciplina di cui ai  regolamenti  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999,  n.  4,
al fine dell'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  alla  presente
legge; 
    b) semplificazione delle modalita' di svolgimento  del  tirocinio
pratico-valutativo e della prova pratica valutativa; 
    c) determinazione  dell'ambito  dell'attivita'  professionale  in
relazione alle rispettive classi di laurea; 
    d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui  alla  lettera
c),  indicando  i   necessari   raccordi   con   la   piu'   generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; 
    e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio  e  della
prova pratica di cui alla lettera b); 
    f)  composizione  paritetica   delle   commissioni   giudicatrici
dell'esame finale. 
  4. Dalla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui  al
presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili
con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e'  rimessa  ai
regolamenti medesimi. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul  collegio
professionale competente, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 95, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  adeguata  la
disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai  sensi
del presente articolo. Con decreto rettorale, da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341,
le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  18,  della
          legge 14 gennaio 1999, n. 4, «Disposizioni  riguardanti  il
          settore universitario e della ricerca scientifica,  nonche'
          il  servizio  di  mensa  nelle  scuole»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1999: 
                «18. Con uno o piu'  regolamenti  adottati,  a  norma
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il
          Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sentiti   gli   organi
          direttivi  degli  ordini   professionali,   con   esclusivo
          riferimento  alle  attivita'  professionali  per   il   cui
          esercizio la normativa vigente gia'  prevede  l'obbligo  di
          superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata
          la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi  albi,
          ordini o collegi, nonche' dei  requisiti  per  l'ammissione
          all'esame di Stato e delle relative prove,  in  conformita'
          ai seguenti criteri direttivi: 
                  a)   determinazione   dell'ambito   consentito   di
          attivita'   professionale   ai    titolari    di    diploma
          universitario e  ai  possessori  dei  titoli  istituiti  in
          applicazione dell'articolo 17, comma  95,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
                  b) eventuale istituzione di apposite sezioni  degli
          albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
          lettera a), indicando i  necessari  raccordi  con  la  piu'
          generale  organizzazione  dei  predetti  albi,   ordini   o
          collegi; 
                  c) coerenza dei requisiti  di  ammissione  e  delle
          prove degli esami di Stato con  quanto  disposto  ai  sensi
          della lettera a).». 
              - Per il comma 95, dell'art. 17 della legge  15  maggio
          1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2,  della  legge
          19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 3.