Art. 5 
 
                 Disposizioni specifiche in materia 
              di taluni titoli universitari abilitanti 
 
  1. Le professioni di chimico,  fisico  e  biologo  sono  esercitate
previo superamento  dell'esame  finale  per  il  conseguimento  delle
rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina  delle  classi
di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma  prevede  lo
svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e  il
superamento di una prova pratica valutativa. 
  2. Per  l'adeguamento  della  disciplina  delle  classi  di  laurea
magistrale  di  cui  al  comma  1  nonche'  per   l'adeguamento   dei
regolamenti  didattici  di  ateneo,  si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi  1  e  2
dell'articolo  4  sono  adottati,  fermo  restando  il  concerto  del
Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale,  sentite  le
rappresentanze   nazionali   del   medesimo   ordine    o    collegio
professionale.