Art. 7 
 
Specifiche  disposizioni  transitorie  per   la   laurea   magistrale
  abilitante all'esercizio della professione di psicologo 
 
  1.  Coloro  che  hanno  conseguito  o  che  conseguono  la   laurea
magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti  didattici
non  abilitanti  acquisiscono  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  psicologo  previo  superamento   di   un   tirocinio
pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sono stabilite la durata  e  le  modalita'  di
svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche'
le modalita' di svolgimento e  di  valutazione  della  prova  pratica
valutativa. Ai  fini  della  valutazione  del  tirocinio  di  cui  al
presente comma, le universita'  riconoscono  le  attivita'  formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. 
  2. Coloro che hanno concluso  il  tirocinio  professionale  di  cui
all'articolo 52, comma 2, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  acquisiscono
l'abilitazione all'esercizio della professione  di  psicologo  previo
superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative
all'attivita' svolta  durante  il  medesimo  tirocinio  professionale
nonche' su aspetti di legislazione e deontologia  professionale.  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono  stabilite
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui
al  presente  comma  nonche'   la   composizione   paritetica   della
commissione giudicatrice. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.
          328  «Modifiche  ed  integrazioni  della   disciplina   dei
          requisiti per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle
          relative  prove  per  l'esercizio  di  talune  professioni,
          nonche'  della  disciplina   dei   relativi   ordinamenti»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  17  agosto
          2001: 
                «2. Per l'ammissione all'esame di Stato e'  richiesto
          il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S  -
          Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.».