Art. 2 Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. 2. Le iniziative, gli spettacoli, le attivita' e gli altri incontri di cui al comma 1 possono essere promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O.