Art. 2 
 
       Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 
 
  1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni,  le
province, le citta' metropolitane  e  i  comuni  possono  promuovere,
nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche
in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel
settore, iniziative, spettacoli,  cerimonie,  convegni,  attivita'  e
altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello  spettacolo
in tutte le sue forme. 
  2. Le iniziative, gli spettacoli, le attivita' e gli altri incontri
di cui al comma  1  possono  essere  promossi,  in  particolare,  nel
rispetto della normativa vigente  e  delle  specifiche  esigenze  dei
soggetti  coinvolti,  in  strutture  sanitarie  e   case   di   cura,
all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle  scuole
di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi  di  cui  al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  60  (Norme
          sulla   promozione   della   cultura   umanistica,    sulla
          valorizzazione del patrimonio e delle produzioni  culturali
          e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo  1,
          commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.
          107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  16
          maggio 2017, S.O.