Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  alla  relativa   attuazione   vi   provvedono   mediante
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.