Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  allo  Statuto  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a  quanto  disposto  dall'articolo  30  dello  Statuto
stesso.