Art. 10 Violazioni degli obblighi in materia di pubblicita' di cui all'articolo 72 del regolamento 1. Chiunque effettua annunci pubblicitari in materia di prodotti biocidi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00.