Art. 10 
 
         Violazioni degli obblighi in materia di pubblicita' 
               di cui all'articolo 72 del regolamento 
 
  1. Chiunque effettua annunci pubblicitari in  materia  di  prodotti
biocidi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo  72  del
regolamento e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.580,00 ad euro 15.490,00.