Art. 11 
 
            Violazioni delle misure provvisorie adottate 
              ai sensi dell'articolo 88 del regolamento 
 
  1. Chiunque mette a disposizione un prodotto biocida in  violazione
delle misure provvisorie  adottate  ai  sensi  dell'articolo  88  del
regolamento e' punito con l'arresto fino a tre mesi e  con  l'ammenda
da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.