Art. 12 Violazioni in materia di misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo di cui all'articolo 95 del regolamento 1. Chiunque mette a disposizione sul mercato un prodotto biocida in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.