Art. 12 
 
Violazioni in materia di misure transitorie relative  all'accesso  al
  fascicolo  sul  principio  attivo  di  cui  all'articolo   95   del
  regolamento 
 
  1. Chiunque mette a disposizione sul mercato un prodotto biocida in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo  95,  paragrafo  2,
del regolamento e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.