Art. 13 
 
Violazione degli obblighi in materia di controlli di cui all'articolo
  65 del regolamento e di obblighi di notifica di effetti inattesi  o
  nocivi di cui all'articolo 47 
 
  1. Chiunque omette  di  fornire  le  informazioni  richieste  o  si
sottrae  ai  controlli  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  65  del
regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 
  2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque
contravviene all'obbligo di notifica di effetti inattesi e nocivi  di
cui all'articolo 47 del regolamento.