Art. 15 
 
          Misure applicative delle sanzioni amministrative 
 
  1.   All'accertamento   e   alla   irrogazione    delle    sanzioni
amministrative  previste  dal  presente  decreto  provvede,  con   le
modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,  la  regione  o
provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione
o l'ente individuato dalla normativa regionale. 
  2. Competente a ricevere il  pagamento  in  forma  ridotta  di  cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'  la  regione
territorialmente competente  o  l'ente  individuato  dalla  normativa
regionale. 
  3. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' presentato all'ufficio regionale  competente  o  all'ente,
regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale. 
  4.  Le  attivita'  di  vigilanza  e   di   accertamento   ai   fini
dell'irrogazione  delle  sanzioni  sono  espletate   secondo   quanto
previsto dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  15,  comma  4,
della legge 6 agosto 2013, n. 97. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  16  e  17  della
          citata legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
                Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
                Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.». 
                «Art. 17 (Obbligo del rapporto). -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
                Deve  essere  presentato  al  prefetto  il   rapporto
          relativo alle violazioni previste  dal  testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
          testo unico per la tutela delle strade, approvato con  R.D.
          8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935,  n.
          1349, sui servizi di trasporto merci. 
                Nelle materie di competenza  delle  regioni  e  negli
          altri  casi,  per  le  funzioni  amministrative   ad   esse
          delegate, il rapporto e' presentato  all'ufficio  regionale
          competente. 
                Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
                L'ufficio territorialmente competente e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
                Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto   al
          sequestro  previsto  dall'art.   13   deve   immediatamente
          informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
                Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del decreto del  Presidente
          della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,  saranno  indicati
          gli uffici periferici dei singoli Ministeri,  previsti  nel
          primo comma, anche per  i  casi  in  cui  leggi  precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza. 
                Con il decreto indicato nel comma precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.». 
              - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto  2013,
          n. 97 si veda nelle note alle premesse.