Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non si applicano alle fattispecie in cui la condotta abbia ad oggetto uno dei biocidi, che, ai sensi dell'articolo 89, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, ricadono sotto il regime autorizzatorio nazionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, o che sono di libera vendita. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Speranza, Ministro della salute Cingolani, Ministro della transizione ecologica Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 18: - Per l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 si veda nelle note all'art. 14.