Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. 2. Ai fini del presente decreto si intende per «presidio medico chirurgico» un prodotto che ricade nella definizione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 e che contiene, per ciascuna tipologia di prodotti, esclusivamente i principi attivi di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento. 3. L'autorita' competente di cui all'articolo 81 del regolamento e' il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 cosi' recita: «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione e di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici consistenti in: a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; b) insetticidi per uso domestico e civile; c) insettorepellenti; d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-HIV; e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. 2. Ai fini del presente regolamento il Ministero della sanita' e' denominato "Ministero", l'Istituto superiore di sanita' e' denominato "Istituto", il presidio medico-chirurgico e' denominato "presidio".». - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97 si veda nelle note alle premesse.