Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 3 del regolamento. 
  2. Ai fini del presente decreto si  intende  per  «presidio  medico
chirurgico»  un  prodotto  che  ricade  nella  definizione   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6  ottobre
1998, n. 392 e che contiene,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotti,
esclusivamente i principi attivi di cui all'articolo 89, paragrafo 2,
lettere a) e b) del regolamento. 
  3. L'autorita' competente di cui all'articolo 81 del regolamento e'
il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  6
agosto 2013, n. 97. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.  392  cosi'
          recita: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). -  1.
          Il  presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  di
          autorizzazione  alla   produzione   e   di   autorizzazione
          all'immissione in commercio  di  presidi  medico-chirurgici
          consistenti in: 
                  a) disinfettanti e sostanze poste in commercio come
          germicide o battericide; 
                  b) insetticidi per uso domestico e civile; 
                  c) insettorepellenti; 
                  d) kit di reagenti per il rilevamento di  anticorpi
          anti-HIV; 
                  e) kit di reagenti per la rilevazione di  HBsAg  ed
          anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV; 
                  f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. 
                2. Ai fini  del  presente  regolamento  il  Ministero
          della  sanita'  e'   denominato   "Ministero",   l'Istituto
          superiore di sanita' e' denominato "Istituto", il  presidio
          medico-chirurgico e' denominato "presidio".». 
              - Per il testo dell'art. 15 della legge 6 agosto  2013,
          n. 97 si veda nelle note alle premesse.