Art. 3 
 
Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e  uso  dei
  biocidi di cui all'articolo 17 paragrafo 1, del regolamento 
 
  1. Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida non autorizzato
ai sensi del regolamento ovvero in  forza  di  un'autorizzazione  non
piu'  valida  o  revocata  o   in   violazione   delle   prescrizioni
dell'autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  e  con
l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. 
  2. E' punito con la stessa pena di cui al  comma  1  l'utilizzatore
professionale o industriale  che  impiega  un  prodotto  biocida  non
autorizzato o un prodotto biocida  autorizzato  in  violazione  delle
relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione.