Art. 3 Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all'articolo 17 paragrafo 1, del regolamento 1. Chiunque immette sul mercato un prodotto biocida non autorizzato ai sensi del regolamento ovvero in forza di un'autorizzazione non piu' valida o revocata o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. 2. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1 l'utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione.