Art. 4 
 
Violazione  in  materia  di  immissione  sul   mercato   di   biocidi
  autorizzati  conformemente   alla   procedura   di   autorizzazione
  semplificata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 
 
  1. E' punito con l'ammenda  da  euro  1.000,00  a  euro  10.000,00,
chiunque  immette  sul  mercato  un  biocida  autorizzato  ai   sensi
dell'articolo 26 del regolamento omettendo la  comunicazione  di  cui
all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento o  non  rispettando  il
termine di trenta giorni previsto dallo stesso articolo  27  al  fine
dell'immissione sul mercato del prodotto medesimo.