Art. 5 
 
            Violazioni in materia di commercio parallelo 
               di cui all'articolo 53 del regolamento 
 
  1. E' punito con l'ammenda  da  euro  1.000,00  ad  euro  10.000,00
chiunque, in assenza della licenza  di  commercio  parallelo  di  cui
all'articolo   53   del   regolamento   o,    alternativamente,    di
un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 17  del  regolamento,
mette a disposizione sul mercato un  prodotto  biocida  identico,  ai
sensi del medesimo articolo 53 del regolamento, ad un  altro  biocida
per il quale esiste l'autorizzazione alla commercializzazione.