Art. 6 
 
Violazioni in materia  di  ricerca  e  sviluppo  che  interessano  un
  biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di  cui
  all'articolo 56 del regolamento 
 
  1.  Chiunque  viola  l'obbligo  di  redazione  e  detenzione  della
documentazione  prevista   dall'articolo   56,   paragrafo   1,   del
regolamento o l'obbligo di relativa messa a disposizione su richiesta
dell'autorita' competente e' punito con l'ammenda da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00. 
  2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque
esegue  esperimenti  o  test  che  possono  comportare  o   provocare
dispersioni di biocidi nell'ambiente senza che sia decorso il termine
previsto  dall'articolo  56,  paragrafo   2,   secondo   comma,   del
regolamento o in violazione del divieto o  delle  condizioni  dettate
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del
regolamento. 
  3. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque
viola l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni  richieste
dall'autorita' competente ai sensi  dell'articolo  56,  paragrafo  2,
primo comma, terzo periodo, del regolamento.