Art. 6 Violazioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all'articolo 56 del regolamento 1. Chiunque viola l'obbligo di redazione e detenzione della documentazione prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento o l'obbligo di relativa messa a disposizione su richiesta dell'autorita' competente e' punito con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00. 2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque esegue esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni di biocidi nell'ambiente senza che sia decorso il termine previsto dall'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento o in violazione del divieto o delle condizioni dettate dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. 3. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque viola l'obbligo di messa a disposizione delle informazioni richieste dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, terzo periodo, del regolamento.