Art. 7 
 
Violazioni in materia di immissione sul mercato di articoli  trattati
               di cui all'articolo 58 del regolamento 
 
  1. E' punito con l'ammenda  da  euro  1.000,00  ad  euro  10.000,00
chiunque immette sul mercato un articolo trattato in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento. 
  2. Chiunque viola le disposizioni in materia di  etichettatura  dei
prodotti trattati di cui all'articolo 58, paragrafi  3,  4  e  6  del
regolamento e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 2.580,00 ad euro 15.490,00. 
  3. E' punito con la medesima  sanzione  prevista  dal  comma  2  il
fornitore di un articolo trattato che non  ottemperi  all'obbligo  di
fornire  informazioni  al   consumatore   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento.