Art. 9 
 
Violazioni   in   materia   di   classificazione,   imballaggio    ed
  etichettatura dei biocidi di cui all'articolo 69 del regolamento 
 
  1. Fatte salve le  sanzioni  amministrative  previste  dal  decreto
legislativo 27 ottobre 2011, n. 186,  chiunque  immette  sul  mercato
prodotti biocidi classificati, imballati ed etichettati in violazione
di quanto previsto dall'articolo 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.580,00
ad euro 15.490,00. 
  2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque
non ottempera alle richieste effettuate dall'autorita' competente  ai
sensi dell'articolo 69, paragrafo  3,  del  regolamento  nei  termini
indicati nelle richieste medesime dall'autorita' medesima. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 27  ottobre
          2011, n. 186 si veda nelle note alle premesse.