Art. 9 Violazioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi di cui all'articolo 69 del regolamento 1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, chiunque immette sul mercato prodotti biocidi classificati, imballati ed etichettati in violazione di quanto previsto dall'articolo 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00. 2. E' punito con la medesima sanzione prevista dal comma 1 chiunque non ottempera alle richieste effettuate dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento nei termini indicati nelle richieste medesime dall'autorita' medesima.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 si veda nelle note alle premesse.