IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il  regolamento
(CE) n. 1102/2008 e, in particolare, l'articolo 16; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2009  n.  133,  recante
disciplina sanzionatoria per la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i  principi  ed  i
requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  marzo  2013,  n.  25,   recante
disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione   delle   disposizioni
derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo  al  divieto  di
esportazione del mercurio metallico e di taluni  composti  e  miscele
del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  2015,  n.  204,  recante
disciplina sanzionatoria per la violazione del  regolamento  (CE)  n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici e, in  particolare,  l'articolo  10,
comma 1; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; 
  Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 25 marzo 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della
transizione ecologica, della salute, e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul
mercurio, di seguito denominato «regolamento». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 33 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo
          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 4 ottobre  2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi dell'art.  32,  comma  1,  lettera  d),
          della medesima legge, entro due anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni   recanti
          sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di
          obblighi contenuti in  direttive  europee  attuate  in  via
          regolamentare  o  amministrativa,  ovvero  in   regolamenti
          dell'Unione europea pubblicati  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, per  i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio,  che  abroga
          il  regolamento  (CE)  n.  1102/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137. 
              - Il decreto  legislativo  14  settembre  2009  n.  133
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1907/2006   che
          stabilisce i principi ed i requisiti per la  registrazione,
          la valutazione, l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle
          sostanze chimiche) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 settembre 2009, n. 222. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  marzo   2013,   n.   25
          (Disciplina   sanzionatoria   per   la   violazione   delle
          disposizioni derivanti dal regolamento  (CE)  n.  1102/2008
          relativo al divieto di esportazione del mercurio  metallico
          e  di  taluni  composti  e  miscele  del  mercurio  e  allo
          stoccaggio in sicurezza del mercurio  metallico),  abrogato
          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72. 
              - Il testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 2015, n.  204  (Disciplina  sanzionatoria  per  la
          violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009  sui  prodotti
          cosmetici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre
          2015, n. 297, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Violazione degli obblighi  derivanti  dagli
          articoli 14 e 15 del regolamento in materia di  restrizioni
          applicabili  alle  sostanze  elencate  negli  allegati  del
          regolamento e  alle  sostanze  classificate  come  sostanze
          CMR). 1. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
          previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella  fabbricazione
          di prodotti cosmetici le sostanze di  cui  all'allegato  II
          del regolamento e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o,  se
          il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da  tre  mesi
          ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000. 
                2. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
          previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella  fabbricazione
          di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III,
          IV, V e VI del regolamento senza osservare i  limiti  e  le
          condizioni specificate nei medesimi allegati e' punito  con
          la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da  euro
          500 a euro 5.000. Se il fatto  e'  commesso  per  colpa  si
          applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da  euro  250
          ad euro 2.500. 
                3. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati
          previsti dall'art. 3, chiunque viola le disposizioni di cui
          all'art.  15  del  regolamento,  in  materia  di   sostanze
          classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione
          da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro
          15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto
          da tre mesi ad un anno o con l'ammenda  da  euro  1.000  ad
          euro 10.000.». 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 luglio 2016, n. 166. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2017/852  si
          veda nelle note alle premesse.