Art. 3 
 
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del  Capo  II
  del regolamento in materia  di  restrizioni  al  commercio  e  alla
  fabbricazione  di  mercurio,  composti  del  mercurio,  miscele  di
  mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio 
 
  1. Chiunque effettua un'operazione di esportazione  o  importazione
di mercurio, dei composti  del  mercurio,  ovvero  delle  miscele  di
mercurio di cui all'allegato  I  del  regolamento  in  violazione  di
quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento  e'  punito  con
l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda  da  50.000,00
euro a 150.000,00 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   effettua
un'operazione  di  esportazione,  importazione  o  fabbricazione   di
prodotti  con  aggiunta  di  mercurio  di  cui  all'allegato  II  del
regolamento in violazione di  quanto  disposto  dall'articolo  5  del
regolamento e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
50.000 euro a 150.000 euro.