Art. 4 Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio 1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonche' delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 4. Chiunque svolge attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro in violazione di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 6. Gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell'attivita' fino all'installazione di idonei separatori di amalgama. 7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonche' i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.