Art. 5 
 
Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13  e  14  del
  Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei
  rifiuti di mercurio 
 
  1. Gli operatori economici che operano nei settori  industriali  di
cui all'articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi
di  cui  al  medesimo  articolo   sono   puniti   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
  2. Gli operatori economici che operano nei settori  industriali  di
cui all'articolo 11 del regolamento, lettere a), b)  e  c),  che  non
trasmettono le informazioni di cui all'articolo  12  del  regolamento
nel termine previsto  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Chiunque effettua lo  stoccaggio  dei  rifiuti  di  mercurio  in
violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi  1  e
3, del regolamento e' punito con l'arresto da sei mesi ad un  anno  e
con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro. 
  4. Gli  operatori  degli  impianti  che  effettuano  lo  stoccaggio
temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso,
la solidificazione dei rifiuti  di  mercurio,  ovvero  lo  stoccaggio
permanente dei rifiuti di mercurio che  sono  stati  sottoposti  alla
trasformazione  e,  se  del  caso,  alla  solidificazione,  che   non
ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento sono
puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  4.000  euro  a
20.000 euro. 
  5. Gli operatori economici che forniscono le  informazioni  di  cui
all'articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilita' di  cui
all'articolo 14 del regolamento in modo incompleto  o  inesatto  sono
puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  3.000  euro  a
15.000 euro.