Art. 6 
 
        Attivita' di vigilanza, accertamento delle violazioni 
                    e irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento delle  violazioni  e
irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate
dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  dal  Ministero  della
salute, dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  dalle  regioni  e
dalle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno  2016,
n. 132. 
  2. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dell'articolo 16. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n.  132
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 16 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689 cosi' recita: 
                «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».