Art. 6
Attivita' di vigilanza, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento delle violazioni e
irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate
dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della
salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle
rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016,
n. 132.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dell'articolo 16.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132
si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689 cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».