Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.