IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 12; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/771  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE; 
  Visto il codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze  e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Il capo I del titolo III della parte IV del codice  del  consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e'  sostituito
dal seguente: 
    «Capo I - Della vendita di beni. 
    Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente
capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi  tra
consumatore e venditore fra  i  quali  la  conformita'  dei  beni  al
contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita',  le  modalita'
di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini,
ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta  e  di
somministrazione nonche' quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o
produrre. 
    2. Ai fini del presente capo si intende per: 
      a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base  al  quale
il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la  proprieta'  di
beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il
prezzo; 
      b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera a); 
      c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica  o
privata, che nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo  nome  o
per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo,
ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita'  che
rientrano  nel  quadro  della  sua  attivita'  e  quale   controparte
contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o
di servizi digitali; 
      d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore  di  un
bene nel territorio dell'Unione o  qualsiasi  altra  persona  che  si
presenta come produttore apponendo sul bene il suo  nome,  marchio  o
altro segno distintivo; 
      e) bene: 
        1) qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da  assemblare;
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
        2) qualsiasi  bene  mobile  materiale  che  incorpora,  o  e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in
modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie  del  bene
("beni con elementi digitali"); 
        3) gli animali vivi; 
      f) contenuto digitale: i dati prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
      g) servizio digitale: 
        1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore  di  creare,
trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in  formato  digitale;
oppure 
        2) un servizio  che  consente  la  condivisione  di  dati  in
formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri  utenti
di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
      h) compatibilita': la capacita'  del  bene  di  funzionare  con
hardware o software con cui sono normalmente utilizzati  i  beni  del
medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware
o il software; 
      i) funzionalita': la capacita' del bene di  svolgere  tutte  le
sue funzioni in considerazione del suo scopo; 
      l) interoperabilita': la capacita' del bene di  funzionare  con
hardware o software  diversi  da  quelli  con  cui  sono  normalmente
utilizzati i beni dello stesso tipo; 
      m)  supporto  durevole:  ogni   strumento   che   permetta   al
consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
      n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore  o
di  un  produttore  (il  "garante"),  assunto   nei   confronti   del
consumatore, in aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla
garanzia di conformita', di rimborsare il prezzo pagato,  sostituire,
riparare,  o  intervenire  altrimenti  sul  bene,  qualora  esso  non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro  requisito  non
relativo alla conformita', enunciati nella dichiarazione di  garanzia
o nella relativa pubblicita' disponibile al  momento  o  prima  della
conclusione del contratto; 
      o) durabilita': la capacita' dei  beni  di  mantenere  le  loro
specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; 
      p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi  i
beni, con  particolare  riferimento  alle  spese  di  spedizione,  di
trasporto, di mano d'opera e di materiali; 
      q) asta pubblica: metodo di vendita in cui  i  beni  o  servizi
sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali
e' data la possibilita' di  partecipare  personalmente  all'asta,  la
quale  si  svolge  mediante  una  trasparente  procedura  competitiva
gestita da una casa  d'aste  e  in  cui  l'aggiudicatario  e'  tenuto
all'acquisto dei beni o servizi. 
    3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  ai
contratti di fornitura di un contenuto  digitale  o  di  un  servizio
digitale,  i  quali  rientrano  nel  campo  di   applicazione   delle
disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  (UE)   2019/770   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2019,  relativa  a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti  digitali
o servizi digitali. Esse si applicano  ai  contenuti  digitali  o  ai
servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai  sensi  del
comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il  bene  in
forza del contratto di vendita, indipendentemente  dal  fatto  che  i
predetti contenuti digitali o  servizi  digitali  siano  forniti  dal
venditore o da  terzi.  Quando  e'  dubbio  se  la  fornitura  di  un
contenuto o di  un  servizio  digitale  incorporato  o  interconnesso
faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale  fornitura
rientri nel contratto di vendita. 
    4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre: 
      a) al supporto materiale che funge  esclusivamente  da  vettore
del contenuto digitale; 
      b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti  dalle
autorita' giudiziarie, anche mediante  delega  ai  notai,  o  secondo
altre modalita' previste dalla legge. 
    5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di
beni  usati,  tenuto  conto  del  tempo   del   pregresso   utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale  della  cosa,
anche nel caso in cui siano venduti in  aste  pubbliche  qualora  non
siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni  chiare
e complete circa l'inapplicabilita' delle disposizioni  del  presente
capo. 
    Art. 129 (Conformita' dei beni al contratto). - 1.  Il  venditore
fornisce al consumatore beni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai
commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto
compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. 
    2. Per essere conforme al contratto  di  vendita,  il  bene  deve
possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: 
      a) corrispondere alla descrizione, al tipo,  alla  quantita'  e
alla  qualita'  contrattuali  e  possedere   la   funzionalita',   la
compatibilita', l'interoperabilita' e le altre  caratteristiche  come
previste dal contratto di vendita; 
      b) essere  idoneo  ad  ogni  utilizzo  particolare  voluto  dal
consumatore, che  sia  stato  da  questi  portato  a  conoscenza  del
venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di
vendita e che il venditore abbia accettato; 
      c)  essere  fornito  assieme  a  tutti  gli   accessori,   alle
istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal  contratto
di vendita; e 
      d) essere fornito  con  gli  aggiornamenti  come  previsto  dal
contratto di vendita. 
    3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita',  per
essere conforme al contratto di vendita  il  bene  deve  possedere  i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: 
      a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano  di  norma
beni  dello  stesso  tipo,  tenendo  eventualmente  conto  di   altre
disposizioni dell'ordinamento nazionale e  del  diritto  dell'Unione,
delle norme tecniche o, in  mancanza  di  tali  norme  tecniche,  dei
codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; 
      b) ove pertinente, possedere la qualita' e  corrispondere  alla
descrizione di un campione o modello che  il  venditore  ha  messo  a
disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; 
      c) ove pertinente essere  consegnato  assieme  agli  accessori,
compresi  imballaggio,  istruzioni  per   l'installazione   o   altre
istruzioni, che il consumatore  puo'  ragionevolmente  aspettarsi  di
ricevere; e, 
      d) essere della quantita'  e  possedere  le  qualita'  e  altre
caratteristiche, anche  in  termini  di  durabilita',  funzionalita',
compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in  un  bene  del
medesimo tipo e che il consumatore puo'  ragionevolmente  aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e  delle  dichiarazioni  pubbliche
fatte dal o per conto del venditore, o da altre  persone  nell'ambito
dei precedenti passaggi  della  catena  di  transazioni  commerciali,
compreso  il  produttore,  in   particolare   nella   pubblicita'   o
nell'etichetta. 
    Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del  consumatore).  -
1. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
all'articolo   129,   comma   3,   lettera    d),    quando,    anche
alternativamente, dimostra che: 
      a)  non  era  a  conoscenza  della  dichiarazione  pubblica  in
questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; 
      b) la dichiarazione pubblica e'  stata  adeguatamente  corretta
entro il momento  della  conclusione  del  contratto  con  le  stesse
modalita', o con modalita' simili a quelle  con  le  quali  e'  stata
resa; 
      c) la decisione di acquistare il bene non e' stata  influenzata
dalla dichiarazione pubblica. 
    2. Nel caso di  beni  con  elementi  digitali,  il  venditore  e'
obbligato a  tenere  informato  il  consumatore  sugli  aggiornamenti
disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine  di  mantenere  la
conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: 
      a) che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date  la
tipologia e la finalita'  dei  beni  e  degli  elementi  digitali,  e
tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto,  se  il
contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto
digitale o del servizio digitale; oppure 
      b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei  casi,
se il contratto di vendita prevede  una  fornitura  continuativa  del
contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di
tempo. 
    3. Se il consumatore non installa entro un  congruo  termine  gli
aggiornamenti forniti a norma  del  comma  2,  il  venditore  non  e'
responsabile  per  qualsiasi   difetto   di   conformita'   derivante
unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione
che: 
      a)  il  venditore  abbia   informato   il   consumatore   della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e 
      b) la mancata, o errata,  installazione  dell'aggiornamento  da
parte del consumatore non sia dovuta a carenze  delle  istruzioni  di
installazione fornite dal venditore al consumatore. 
    4. Non vi e' difetto di conformita' ai sensi  dell'articolo  129,
comma  3,  e  dell'articolo  130,  comma  2,  se,  al  momento  della
conclusione del  contratto  di  vendita,  il  consumatore  era  stato
specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare
del  bene  si  discostava  dai  requisiti  oggettivi  di  conformita'
previsti  da  tali  norme  e  il  consumatore  ha   espressamente   e
separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione
del contratto di vendita. 
    Art. 131  (Errata  installazione  dei  beni).  -  1.  L'eventuale
difetto di conformita' che deriva dall'errata installazione del  bene
e' considerato difetto di conformita' del bene se: 
      a) l'installazione e' prevista dal contratto di vendita  ed  e'
stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilita'; oppure 
      b) l'installazione, da eseguirsi a carico del  consumatore,  e'
stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende  da
carenze nelle istruzioni di installazione fornite  dal  venditore  o,
per i beni  con  elementi  digitali,  fornite  dal  venditore  o  dal
fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale. 
    Art. 132 (Diritti dei terzi). - 1. I rimedi di  cui  all'articolo
135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione  d'uso  del
bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli  articoli  129  e
130, conseguenti ad una restrizione  derivante  dalla  violazione  di
diritti  dei  terzi,  in  particolare  di   diritti   di   proprieta'
intellettuale,    fatte    salve    altre    disposizioni    previste
dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o  altre
ipotesi di scioglimento del contratto. 
    Art. 133 (Responsabilita' del venditore). - 1.  Il  venditore  e'
responsabile nei confronti del consumatore di  qualsiasi  difetto  di
conformita' esistente al momento della consegna del bene eseguita  ai
sensi dell'articolo 61 e che si manifesta  entro  due  anni  da  tale
momento.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  130,  comma  2,  il
presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali. 
    2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di
vendita prevede la fornitura continuativa del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale per  un  periodo  di  tempo,  il  venditore  e'
responsabile anche per qualsiasi difetto di conformita' del contenuto
digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro
due anni dal momento della consegna dei beni con  elementi  digitali.
Se il contratto prevede una fornitura continuativa per  piu'  di  due
anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio  digitale  che  si  verifica  o  si
manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale
o il servizio digitale deve essere fornito a norma del  contratto  di
vendita. 
    3. L'azione diretta  a  far  valere  i  difetti  non  dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso,  nel  termine  di
ventisei mesi dalla  consegna  del  bene;  il  consumatore,  che  sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo'  tuttavia  far  valere
sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis. 
    4. Nel caso di beni usati le parti  possono  limitare  la  durata
della responsabilita' di  cui  ai  commi  1  e  2  e  il  termine  di
prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo  non  inferiore
ad un anno. 
    Art. 134 (Diritto di regresso). - 1. Il venditore finale,  quando
e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di  un  difetto
di conformita' imputabile ad  un'azione  o  ad  un'omissione  di  una
persona nell'ambito dei passaggi  precedenti  della  medesima  catena
contrattuale  distributiva,  inclusa  l'omissione  di   fornire   gli
aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma  dell'articolo
130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti  della  persona  o
delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. 
    2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai  rimedi  esperiti
dal consumatore puo' agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione
della  prestazione,  nei  confronti  del  soggetto  o  dei   soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 
    Art. 135 (Onere della prova). -  1.  Salvo  prova  contraria,  si
presume che qualsiasi difetto di conformita' che si  manifesta  entro
un anno dal momento in cui il bene e' stato consegnato esistesse gia'
a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la  natura
del bene o con la natura del  difetto  di  conformita'.  Il  presente
comma si applica anche ai beni con elementi digitali. 
    2. Per i beni con elementi digitali per i quali il  contratto  di
vendita prevede la fornitura continuativa del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale per un periodo di tempo,  l'onere  della  prova
riguardo al fatto che il contenuto digitale o  il  servizio  digitale
era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma
2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di  conformita'  che  si
manifesta entro il termine indicato da tale articolo. 
    Art. 135-bis (Rimedi). - 1. In caso di difetto di conformita' del
bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita', o  a
ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o  alla  risoluzione
del contratto sulla base  delle  condizioni  stabilite  nei  seguenti
commi. 
    2.  Ai  fini  del  ripristino  della  conformita'  del  bene,  il
consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il
rimedio  prescelto  non  sia  impossibile  o,  rispetto  al   rimedio
alternativo, non imponga al venditore  costi  sproporzionati,  tenuto
conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: 
      a) il valore che il bene avrebbe  in  assenza  del  difetto  di
conformita'; 
      b) l'entita' del difetto di conformita'; e 
      c) la possibilita' di esperire  il  rimedio  alternativo  senza
notevoli inconvenienti per il consumatore. 
    3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i beni se  la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i  costi  che  il
venditore dovrebbe sostenere sono  sproporzionati,  tenuto  conto  di
tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e
b). 
    4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione  proporzionale  del
prezzo  o  alla  risoluzione  del  contratto  di  vendita  ai   sensi
dell'articolo 135-quater nel caso in cui: 
      a)  il  venditore  non  ha  effettuato  la  riparazione  o   la
sostituzione  oppure  non  ha  effettuato   la   riparazione   o   la
sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1,
2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni  ai  sensi  del
comma 3; 
      b) si  manifesta  un  difetto  di  conformita',  nonostante  il
tentativo del venditore di ripristinare la conformita' del bene; 
      c) il difetto di conformita' e' talmente grave da  giustificare
l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione  del  contratto  di
vendita; oppure 
      d) il venditore  ha  dichiarato  o  risulta  chiaramente  dalle
circostanze, che non procedera' al ripristino della  conformita'  del
bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti  per
il consumatore. 
    5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto  se
il difetto di conformita' e' solo di  lieve  entita'.  L'onere  della
prova della lieve entita' del difetto e' a carico del venditore. 
    6. Il consumatore puo' rifiutarsi di  eseguire  il  pagamento  di
qualsiasi parte di prezzo  fino  a  quando  il  venditore  non  abbia
adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme  le
disposizioni  del  codice  civile  che  disciplinano  l'eccezione  di
inadempimento e il concorso del fatto del consumatore. 
    Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). - 1. La riparazione  o
la sostituzione sono effettuate: 
      a) senza spese; 
      b) entro un congruo periodo di tempo  dal  momento  in  cui  il
venditore  e'  stato  informato  dal  consumatore  del   difetto   di
conformita'; e 
      c) senza notevoli  inconvenienti  per  il  consumatore,  tenuto
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore
ha voluto il bene. 
    2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformita'  mediante
riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve  metterli  a
disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a
proprie spese. 
    3.  Qualora  la  riparazione  richieda  la  rimozione  del   bene
installato in modo conforme alla natura e  allo  scopo  dello  stesso
prima che si manifesti il difetto di conformita', o qualora si riveli
necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire  il
bene comprende la rimozione del bene non conforme  e  l'installazione
del bene sostitutivo o riparato, oppure  l'obbligo  di  sostenere  le
spese di rimozione o installazione. 
    4. Il consumatore non e' tenuto a pagare per il normale  uso  del
bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione. 
    Art.  135-quater  (Riduzione  del  prezzo   e   risoluzione   del
contratto). - 1.  La  riduzione  del  prezzo  e'  proporzionale  alla
diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore  rispetto  al
valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. 
    2. Il  consumatore  esercita  il  diritto  alla  risoluzione  del
contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al  venditore
contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di
vendita. 
    3. Se il difetto di conformita' riguarda  solo  alcuni  dei  beni
consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una  causa  di
risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo  135-bis,
il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni  non
conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi,  qualora
non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza  di  un  interesse
del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i  beni  non
affetti da vizi. 
    4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di  vendita
o, conformemente  al  comma  3,  limitatamente  ad  alcuni  dei  beni
consegnati in forza del contratto di vendita: 
      a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese  di
quest'ultimo, e 
      b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il
bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in
ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene. 
    Art. 135-quinquies (Garanzie convenzionali).  -  1.  La  garanzia
convenzionale vincola chi la  offre  secondo  le  modalita'  indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicita'
disponibile al momento  o  prima  della  conclusione  del  contratto.
Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e  fatte  salve
eventuali altre disposizioni applicabili del  diritto  dell'Unione  o
nazionale, quando un produttore offre  al  consumatore  una  garanzia
convenzionale  concernente  la  durabilita'   di   determinati   beni
nell'arco di un  determinato  periodo  di  tempo,  il  produttore  e'
direttamente  responsabile  nei  confronti  del  consumatore  durante
l'intero periodo di durata della garanzia per  la  riparazione  o  la
sostituzione dei beni in  conformita'  dell'articolo  135-ter.  Nella
dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilita' il  produttore
puo'  offrire  al  consumatore  condizioni  piu'  favorevoli.  Se  le
condizioni stabilite nella dichiarazione  di  garanzia  convenzionale
sono meno vantaggiose per il  consumatore  rispetto  alle  condizioni
stabilite  nella  relativa  pubblicita',  la  garanzia  convenzionale
vincola secondo le condizioni stabilite  nella  pubblicita'  relativa
alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicita' associata  sia
stata corretta prima  della  conclusione  del  contratto  secondo  le
stesse modalita', o con modalita' simili a quelle  in  cui  e'  stata
resa. 
    2. La dichiarazione  di  garanzia  convenzionale  e'  fornita  al
consumatore su supporto durevole  al  piu'  tardi  al  momento  della
consegna dei beni. La  dichiarazione  di  garanzia  convenzionale  e'
redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa  comprende  i
seguenti elementi: 
      a) una dichiarazione chiara  che  il  consumatore  dispone  per
legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformita'  nei
confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla
garanzia convenzionale; 
      b) nome e indirizzo del garante; 
      c) la procedura che il consumatore deve seguire per far  valere
la garanzia convenzionale; 
      d)  la  designazione  dei  beni  cui  si  applica  la  garanzia
convenzionale; e 
      e) le condizioni della garanzia convenzionale. 
    3. La  garanzia  deve  essere  redatta  in  lingua  italiana  con
caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 
    4. Il mancato  rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  2  non
pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il
garante. 
    Art. 135-sexies (Carattere imperativo delle disposizioni).  -  1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente  capo,  e'  nullo  ogni
patto, anteriore alla  comunicazione  al  venditore  del  difetto  di
conformita', volto ad escludere o limitare a danno  del  consumatore,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo'  essere
rilevata d'ufficio dal giudice. 
    2. Il venditore puo' sempre  offrire  al  consumatore  condizioni
contrattuali di maggior  tutela  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del presente capo. 
    3.  E'  nulla  ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  abbia  l'effetto  di  privare  il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di  uno
Stato membro dell'Unione europea. 
    Art. 135-septies (Tutela in base ad altre disposizioni). - 1. Per
quanto non previsto dal presente capo, si applicano  le  disposizioni
del codice civile in tema di formazione, validita' ed  efficacia  dei
contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto  e
il diritto al risarcimento del danno. 
    2.  Per  gli  aspetti  disciplinati  dal  presente  capo  non  si
applicano  altre  disposizioni  aventi  l'effetto  di  garantire   al
consumatore un diverso livello di tutela.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.
206 del 2005, le parole «e  nell'articolo  115,  comma  2-bis,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nell'articolo  115,  comma   2-bis   e
nell'articolo 128, comma 2, lettera d),». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
                «Allegato A (articolo 1, comma 1). 
                  1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                  2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta  al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                  3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 14  novembre  2018,  recante  modifica
          della direttiva 2010/13/UE, relativa  al  coordinamento  di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                  4) direttiva (UE) 2018/1910 del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                  5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                  6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                  7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                  8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                  9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                  10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                  11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                  12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                  13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                  14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                  15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica  la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                  16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                  17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                  18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                  19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica  la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
          giugno 2022); 
                  20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  5  giugno  2019,  sulla  riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                  21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
                  22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante  i  quadri
          di  ristrutturazione  preventiva,  l'esdebitazione   e   le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                  23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                  24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                  25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a  condizioni
          di lavoro trasparenti  e  prevedibili  nell'Unione  europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                  26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                  27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   del   20   giugno   2019,   relativa
          all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare
          per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
          direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
          2 agosto 2022); 
                  28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                  29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica  le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                  30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                  31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                  32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  riguardante  la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                  33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                  34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,  relativa  alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                  35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,   del   27   novembre   2019,   relativa
          all'emissione di obbligazioni garantite  e  alla  vigilanza
          pubblica delle obbligazioni garantite  e  che  modifica  la
          direttiva 2009/65/CE e la direttiva  2014/59/UE(termine  di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                  36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                  37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                  38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                  39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              - La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 20 maggio  2019  relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          22 maggio 2019, n. L 136. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice, ove non diversamente previsto, si intende per: 
                  a) consumatore o  utente:  la  persona  fisica  che
          agisce per scopi  estranei  all'attivita'  imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                  b) associazioni dei consumatori e degli utenti:  le
          formazioni  sociali  che  abbiano  per   scopo   statutario
          esclusivo la tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
          consumatori o degli utenti; 
                  c) professionista: la persona  fisica  o  giuridica
          che   agisce   nell'esercizio   della   propria   attivita'
          imprenditoriale, commerciale, artigianale o  professionale,
          ovvero un suo intermediario; 
                  d)  produttore:  fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 103, comma 1, lettera d), nell'articolo  115,
          comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2,  lettera  d),  il
          fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un  suo
          intermediario,  nonche'  l'importatore  del  bene   o   del
          servizio nel territorio  dell'Unione  europea  o  qualsiasi
          altra persona fisica  o  giuridica  che  si  presenta  come
          produttore identificando il  bene  o  il  servizio  con  il
          proprio nome, marchio o altro segno distintivo; 
                  e)   prodotto:   fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115,
          comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
          nel quadro di una prestazione di servizi,  o  suscettibile,
          in  condizioni  ragionevolmente  prevedibili,   di   essere
          utilizzato dal consumatore, anche se non a  lui  destinato,
          fornito o reso disponibile  a  titolo  oneroso  o  gratuito
          nell'ambito di un'attivita' commerciale,  indipendentemente
          dal fatto che sia nuovo, usato  o  rimesso  a  nuovo;  tale
          definizione non si applica ai prodotti usati, forniti  come
          pezzi d'antiquariato, o come  prodotti  da  riparare  o  da
          rimettere a  nuovo  prima  dell'utilizzazione,  purche'  il
          fornitore ne informi per iscritto la persona  cui  fornisce
          il prodotto; 
                  f)  codice:  il  presente  decreto  legislativo  di
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori.».