IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016,  n.
47, concernente «Regolamento recante disposizioni per  l'accertamento
dell'esercizio della professione forense»; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense,  espresso  con
delibera n. 281 del 19 novembre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 1° settembre 2021; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25  febbraio  2016,
  n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della
  professione forense 
 
  1.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, la lettera c) e' soppressa. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  21,
          comma 1, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
                «Art.  1  (Disciplina  dell'ordinamento  forense).  -
          (Omissis). 
                3. All'attuazione della presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente rappresentative dal CNF. 
                Gli  schemi  dei  regolamenti  sono  trasmessi   alle
          Camere,  ciascuno  corredato  di  relazione  tecnica,   che
          evidenzi gli  effetti  delle  disposizioni  recate,  e  dei
          pareri di cui al primo periodo, ove  gli  stessi  risultino
          essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi
          sia  espresso,  nel  termine  di  sessanta   giorni   dalla
          richiesta,  il  parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti. 
                (Omissis).». 
                «Art.   21   (Esercizio   professionale    effettivo,
          continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
          degli elenchi e dei registri; obbligo  di  iscrizione  alla
          previdenza forense). -  1.  La  permanenza  dell'iscrizione
          all'albo e' subordinata all'esercizio della professione  in
          modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente,  salve
          le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di
          esercizio  professionale.  Le  modalita'  di   accertamento
          dell'esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale    e
          prevalente della professione, le eccezioni consentite e  le
          modalita'  per  la  reiscrizione  sono   disciplinate   con
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  1  e  con  le
          modalita' nello stesso stabilite, con  esclusione  di  ogni
          riferimento al reddito professionale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del  decreto  del
          Ministro  della  giustizia  25   febbraio   2016,   n.   47
          (Regolamento  recante   disposizioni   per   l'accertamento
          dell'esercizio  della  professione  forense)   cosi'   come
          modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 2  (Modalita'  di  accertamento  dell'esercizio
          della professione in modo effettivo, continuativo  abituale
          e prevalente). - 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale,
          ogni tre  anni  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, verifica,  con  riguardo  a  ciascuno
          degli   avvocati   iscritti   all'Albo,   anche   a   norma
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
          96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo
          effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica
          di cui al periodo precedente non e' svolta per  il  periodo
          di  cinque  anni  dalla  prima  iscrizione   all'Albo.   La
          disposizione di cui al secondo  periodo  si  applica  anche
          all'avvocato  iscritto  alla  sezione   speciale   di   cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001,  n.
          96. 
                2. La  professione  forense  e'  esercitata  in  modo
          effettivo,  continuativo,  abituale  e  prevalente   quando
          l'avvocato: 
                  a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte
          di  una  societa'  o  associazione  professionale  che  sia
          titolare di partita IVA attiva; 
                  b)  ha  l'uso  di  locali  e  di  almeno  un'utenza
          telefonica  destinati   allo   svolgimento   dell'attivita'
          professionale,   anche   in   associazione   professionale,
          societa' professionale o  in  associazione  di  studio  con
          altri colleghi o anche  presso  altro  avvocato  ovvero  in
          condivisione con altri avvocati; 
                  c) (soppressa); 
                  d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica
          certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; 
                  e)   ha   assolto   l'obbligo   di    aggiornamento
          professionale  secondo  le  modalita'   e   le   condizioni
          stabilite dal Consiglio nazionale forense; 
                  f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura
          della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della
          professione, ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,  della
          legge. 
                3. I requisiti previsti dal comma 2 devono  ricorrere
          congiuntamente,  ferme  restando  le  esenzioni   personali
          previste per legge. 
                4. La documentazione comprovante  il  possesso  delle
          condizioni di cui al comma 2, e' presentata ai sensi  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo  di  cui  al
          comma   2,   lettera   f),   decorre   dall'adozione    del
          provvedimento previsto dall'articolo  12,  comma  5,  della
          legge. 
                5. Con decreto  del  Ministero  della  giustizia,  da
          adottarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore   del
          presente regolamento, sono stabilite le modalita'  con  cui
          ciascuno degli ordini circondariali individua, con  sistemi
          automatici,  le  dichiarazioni  sostitutive  da  sottoporre
          annualmente a controllo a campione, a  norma  dell'articolo
          71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445.».