Art. 10 Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS 1. Gli uffici del registro delle imprese rendono consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017, relativi alle societa' di capitali. 2. Attraverso il BRIS gli uffici del registro delle imprese rendono, altresi', consultabili gli atti e i documenti di cui al comma 1 anche per societa' diverse dalle societa' di capitali.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2017/1132 si veda nelle note alle premesse.