Art. 10 
 
          Atti e documenti consultabili attraverso il BRIS 
 
  1. Gli uffici  del  registro  delle  imprese  rendono  consultabili
tramite il BRIS gli atti e le informazioni  di  cui  all'articolo  14
della direttiva (UE) 1132/2017, relativi alle societa' di capitali. 
  2. Attraverso  il  BRIS  gli  uffici  del  registro  delle  imprese
rendono, altresi', consultabili gli atti e  i  documenti  di  cui  al
comma 1 anche per societa' diverse dalle societa' di capitali. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2017/1132  si
          veda nelle note alle premesse.