Art. 3 
 
Pubblicita' di dati e atti societari  attraverso  il  registro  delle
                    imprese in modalita' digitale 
 
  1. La pubblicita' di dati ed  atti  societari  nel  registro  delle
imprese e' regolata dagli articoli 8, 11, comma 8, e 14, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 
  2. Gli  atti  e  i  dati  concernenti  societa'  di  capitali  sono
conservati nel registro delle imprese in forma digitalizzata. 
  3. I documenti e  le  informazioni  presentati  al  registro  delle
imprese sono conservati in formato  aperto  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
oppure come dati strutturati. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  sono  individuate   le   modalita'   di   dettaglio   per
l'interscambio dati  mediante  il  sistema  di  interconnessione  dei
registri di cui all'articolo 22 della direttiva  (UE)  2017/1132,  in
conformita' alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato,
punto 15, nonche' con riferimento all'interscambio dei  dati  di  cui
all'ottavo  comma  dell'articolo  2508-bis  del  codice   civile   in
conformita'  con  le  previsioni  del  regolamento  (UE)   2021/1042,
allegato, punto 15. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 8, 11 e 14  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, citato
          nelle note alle premesse, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Archivio degli atti e dei documenti).  -  1.
          Gli atti e i documenti soggetti a deposito o  iscrizione  o
          annotazione nel  registro  delle  imprese  sono  archiviati
          secondo tecniche informatiche e  possono  essere  distrutti
          dopo  l'archiviazione  dell'immagine,  secondo   le   norme
          vigenti. 
                2.   La   conformita'   all'originale   dell'immagine
          archiviata e' attestata dal responsabile  del  procedimento
          su  ogni  immagine  del  documento  archiviato.  L'immagine
          archiviata  secondo  tecniche  informatiche  sostituisce  a
          tutti gli effetti di legge il documento archiviato.» 
                «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su  domanda).  -
          1. Per l'attuazione della pubblicita'  nel  registro  delle
          imprese, il richiedente presenta all'ufficio  della  camera
          di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
          sede, una domanda recante  la  data  e  la  sottoscrizione,
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro. 
                2. La domanda di iscrizione di  sede  secondaria  con
          rappresentanza stabile e delle relative modifiche e'  unica
          ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi  1
          e  2,  del  codice  civile.  Essa  puo'  essere  presentata
          all'ufficio  del  luogo   ove   e'   la   sede   principale
          dell'impresa  o  del  luogo  ove  e'  la  sede   secondaria
          dell'impresa;    l'ufficio    ricevente    da'    immediata
          comunicazione della domanda all'altro ufficio. 
                3. La domanda di  iscrizione  e'  accompagnata  dagli
          atti e dai documenti  indicati  nel  modello  previsto  dal
          comma 1. 
                4. L'atto da iscrivere e'  depositato  in  originale,
          con sottoscrizione autenticata, se  trattasi  di  scrittura
          privata non depositata presso un notaio. Negli  altri  casi
          e' depositato in copia autentica. L'estratto e'  depositato
          in forma autentica  ai  sensi  dell'art.  2718  del  codice
          civile. 
                5.  Il  numero  di  protocollo  e  i  dati   previsti
          dall'art. 8 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  ,  sono
          comunicati, per iscritto, al richiedente al  momento  della
          presentazione della domanda. 
                6.  Prima  di  procedere  all'iscrizione,   l'ufficio
          accerta: 
                  a)  l'autenticita'   della   sottoscrizione   della
          domanda; 
                  b) la regolarita' della compilazione del modello di
          domanda; 
                  c) la corrispondenza  dell'atto  o  del  fatto  del
          quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; 
                  d) l'allegazione dei documenti dei quali  la  legge
          prescrive la presentazione; 
                  e) il concorso  delle  altre  condizioni  richieste
          dalla legge per l'iscrizione. 
                7. Per il controllo delle condizioni richieste  dalla
          legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6,  comma  1,
          lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e  comunque
          entro  il  termine  di   dieci   giorni   dalla   data   di
          protocollazione della domanda. Il termine e'  ridotto  alla
          meta' se la domanda e' presentata su supporti  informatici.
          L'iscrizione  consiste   nell'inserimento   nella   memoria
          dell'elaboratore elettronico e nella messa  a  disposizione
          del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
          dell'iscrizione  e  dei  dati  contenuti  nel  modello   di
          domanda. 
                9. Le iscrizioni e le  annotazioni  informatiche  nel
          registro devono altresi' indicare il nome del  responsabile
          dell'immissione  e  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora
          dell'operazione.   Vengono   comunque    richiamati,    ove
          esistenti, il numero e la data di iscrizione  nel  registro
          delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il  numero
          di iscrizione va indicato nel registro delle imprese,  agli
          effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
          di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
          della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione,   ove
          riscontri nella domanda la mancanza del  numero  di  codice
          fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera  f),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  novembre
          1976, n. 784, attribuisce il codice  fiscale  collegandosi,
          in via telematica, con il Ministero delle  finanze  che  lo
          genera. 
                10. In caso di trasferimento della proprieta'  o  del
          godimento dell'azienda, la relativa domanda  di  iscrizione
          e' presentata dal notaio  al  registro  delle  imprese  nel
          quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel  caso  in
          cui  solo  l'acquirente  sia  un  imprenditore  soggetto  a
          registrazione, al  registro  delle  imprese  nel  quale  e'
          iscritto l'imprenditore  acquirente.  Il  richiedente  deve
          indicare nella domanda  anche  i  dati  di  identificazione
          dell'altra parte, in modo che quest'ultima,  anche  se  non
          imprenditore,  possa  essere  individuata   attraverso   la
          consultazione del registro. 
                11. L'ufficio, prima dell'iscrizione,  puo'  invitare
          il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero
          ad  integrare  la  documentazione  assegnando  un   congruo
          termine, trascorso  il  quale  con  provvedimento  motivato
          rifiuta l'iscrizione. 
                12. Il provvedimento di  rifiuto  dell'iscrizione  e'
          comunicato al  richiedente  entro  otto  giorni  dalla  sua
          adozione, con lettera raccomandata. 
                13.  Il  decreto  del  tribunale  che  pronuncia  sul
          ricorso o il decreto del giudice del registro  non  gravato
          di  ricorso  nel  termine  e'  comunicato  all'ufficio  dal
          cancelliere, entro due giorni  dal  deposito  ovvero  dalla
          scadenza del termine per il ricorso ed  e'  iscritto  entro
          due giorni dalla comunicazione. 
                14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art.
          24, comma  5,  del  presente  regolamento,  l'ufficio,  con
          modalita' da stabilire, di concerto  tra  il  Ministero  di
          grazia  e  giustizia   e   il   Ministero   dell'industria,
          acquisisce  dal  sistema  informativo  dell'Amministrazione
          della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
          impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
          delle imprese.» 
                «Art. 14 (Procedimento di  deposito).  -  1.  Per  il
          deposito  degli  atti  presso  l'ufficio,  il   richiedente
          presenta  all'ufficio  della  camera  di  commercio   della
          provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una  domanda
          redatta  secondo  il  modello  approvato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. 
                2. Il numero e la data del protocollo, nonche' i dati
          previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  ,
          sono comunicati per  iscritto  al  richiedente  al  momento
          della presentazione della domanda. 
                3. 
                4. 
                5. Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  2436  del  codice
          civile, il richiedente  presenta  all'ufficio  una  domanda
          unica di iscrizione della delibera  di  modifica  dell'atto
          costitutivo e di deposito del  testo  dell'atto  modificato
          nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il  deposito
          sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente  per
          il procedimento di iscrizione e di deposito. 
                6. L'ufficio accerta: 
                  a)  l'autenticita'   della   sottoscrizione   della
          domanda, se la stessa non e' gia' autenticata nei  modi  di
          legge; 
                  b) la regolarita' della compilazione del modello di
          domanda; 
                  c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede  il
          deposito, all'atto per il quale il deposito  e'  prescritto
          dalla legge; 
                  d) la presentazione degli altri documenti richiesti
          dalla legge. 
                7.   L'ufficio,   verificato   l'adempimento    delle
          condizioni di cui al comma 6,  accetta  l'atto  soggetto  a
          deposito   e   procede   secondo   tecniche    informatiche
          all'archiviazione dello  stesso  e  di  tutti  i  documenti
          allegati,  nonche'  alla   memorizzazione   degli   estremi
          dell'atto nel  registro  delle  imprese,  a  fini  di  mera
          ricognizione dell'avvenuto deposito. 
                8. Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  2435  del  codice
          civile se il bilancio e' spedito  per  posta,  l'avviso  di
          ricevimento   della    raccomandata    costituisce    prova
          dell'avvenuta presentazione. 
                9. Per quanto non  previsto  si  applica  l'art.  11,
          commi 3 e 11, del presente regolamento. 
                10. In caso di rifiuto del deposito si applicano  gli
          articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia  digitale  di  cui
          all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134; 
                  a) 
                  b) 
                  c)  carta  d'identita'  elettronica:  il  documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
                  d)  carta  nazionale  dei  servizi:  il   documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle  pubbliche
          amministrazioni; 
                  e) 
                  f) 
                  g) 
                  h) 
                  i) 
                  i-bis) copia informatica di documento analogico: il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
                  i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico
          di documento analogico:  il  documento  informatico  avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
                  i-quater)   copia    informatica    di    documento
          informatico:  il  documento  informatico  avente  contenuto
          identico a  quello  del  documento  da  cui  e'  tratto  su
          supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; 
                  i-quinquies) duplicato  informatico:  il  documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
                  i-sexies) dati territoriali: i dati che  attengono,
          direttamente o indirettamente, a una localita' o a  un'area
          geografica specifica; 
                  l) 
                  l-bis) formato aperto:  un  formato  di  dati  reso
          pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
          strumenti tecnologici necessari per la fruizione  dei  dati
          stessi; 
                  l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano
          le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo  i
          termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
          permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche   per
          finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;  2)  sono
          accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
          della  comunicazione,  ivi  comprese  le  reti  telematiche
          pubbliche e private,  in  formati  aperti  ai  sensi  della
          lettera l-bis),  sono  adatti  all'utilizzo  automatico  da
          parte di programmi per elaboratori  e  sono  provvisti  dei
          relativi metadati; 3) sono resi  disponibili  gratuitamente
          attraverso  le   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
          private, oppure sono resi disponibili  ai  costi  marginali
          sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione  salvo
          quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36; 
                  m) 
                  n) 
                  n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24  gennaio
          2006, n. 36; 
                  n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico
          eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata
          o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, come definito dal regolamento (UE)  23  luglio
          2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
          abroga la direttiva  1999/93/CE,  di  seguito  "Regolamento
          eIDAS",valido  ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche
          aventi valore legale; 
                  n-quater) servizio in  rete  o  on-line:  qualsiasi
          servizio  di  una  amministrazione  pubblica   fruibile   a
          distanza per via elettronica; 
                  o) 
                  p) documento informatico: il documento  elettronico
          che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
          o dati giuridicamente rilevanti; 
                  p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
                  q) 
                  q-bis) 
                  r) 
                  s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma
          qualificata basata su un sistema di chiavi  crittografiche,
          una  pubblica  e  una  privata,  correlate  tra  loro,  che
          consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
          privata e a un soggetto terzo tramite la  chiave  pubblica,
          rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici; 
                  t) 
                  u) 
                  u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
                  u-ter) 
                  u-quater) identita' digitale:  la  rappresentazione
          informatica della corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi
          attributi identificativi, verificata  attraverso  l'insieme
          dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
          modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; 
                  v) originali non unici: i documenti per i quali sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
                  v-bis) posta elettronica  certificata:  sistema  di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
                  z) 
                  aa)  titolare  di  firma  elettronica:  la  persona
          fisica cui e' attribuita la  firma  elettronica  e  che  ha
          accesso ai dispositivi per la sua  creazione  nonche'  alle
          applicazioni   per   la   sua   apposizione   della   firma
          elettronica; 
                  bb) 
                  cc) titolare del dato:  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
          uso proprio o commissionato ad altro soggetto il  documento
          che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'; 
                  dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema
          informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte,  di
          interagire  in  maniera  automatica   con   altri   sistemi
          informativi per lo scambio di informazioni  e  l'erogazione
          di servizi; 
                  ee) cooperazione applicativa: la parte del  Sistema
          Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi  informatici   dei   soggetti   partecipanti,   per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle  informazioni,
          dei processi e procedimenti amministrativi; 
                  ff) Linee guida: le regole tecniche e di  indirizzo
          adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. 
                  1-bis. Ai fini  del  presente  Codice,  valgono  le
          definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS. 
                  1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta
          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
          Regolamento eIDAS.». 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/1132 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  regolamento  (UE)   2021/1042   regolamento   di
          esecuzione  della  Commissione  che   reca   modalita'   di
          applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per quanto riguarda  le  specifiche
          tecniche e  le  procedure  necessarie  per  il  sistema  di
          interconnessione dei registri e che abroga  il  regolamento
          di  esecuzione  (UE)  2020/2244  della  Commissione  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  25
          giugno 2021, n. L 225.