Art. 4 
 
               Registrazione delle filiali e notifica 
                   della cessazione delle filiali 
 
  1. La registrazione o cancellazione, nel  registro  delle  imprese,
della sede secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge
di uno  Stato  membro  e'  comunicata  senza  indugio,  dal  medesimo
registro, allo Stato membro in cui e' registrata la societa'  tramite
il BRIS. 
  2. In caso di sede secondaria  registrata  nel  territorio  di  uno
Stato membro da parte di una societa' di capitali soggetta alla legge
italiana, il registro delle imprese che riceve  la  comunicazione  di
registrazione rilascia idonea prova di ricezione della  comunicazione
e provvede senza ritardo all'iscrizione. 
  3. L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si  applica
in caso di sedi secondarie registrate  nel  territorio  di  un  altro
Stato membro da societa' di capitali soggette alla legge italiana. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2197  del  codice
          civile: 
                «Art. 2197 (Sedi secondarie).  -  L'imprenditore  che
          istituisce nel territorio dello Stato sedi  secondarie  con
          una  rappresentanza  stabile  deve,  entro  trenta  giorni,
          chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del  registro   delle
          imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa. 
                Nello stesso termine la richiesta deve  essere  fatta
          all'ufficio del  luogo  nel  quale  e'  istituita  la  sede
          secondaria, indicando altresi' la  sede  principale,  e  il
          cognome e il nome del  rappresentante  preposto  alla  sede
          secondaria. 
                La disposizione del secondo comma  si  applica  anche
          all'imprenditore  che  ha  all'estero  la  sede  principale
          dell'impresa. 
                L'imprenditore che  istituisce  sedi  secondarie  con
          rappresentanza  stabile  all'estero  deve,   entro   trenta
          giorni, chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del  registro
          nella cui circoscrizione si trova la sede principale.».