Art. 4 Registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali 1. La registrazione o cancellazione, nel registro delle imprese, della sede secondaria di una societa' di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro e' comunicata senza indugio, dal medesimo registro, allo Stato membro in cui e' registrata la societa' tramite il BRIS. 2. In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una societa' di capitali soggetta alla legge italiana, il registro delle imprese che riceve la comunicazione di registrazione rilascia idonea prova di ricezione della comunicazione e provvede senza ritardo all'iscrizione. 3. L'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da societa' di capitali soggette alla legge italiana.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 2197 del codice civile: «Art. 2197 (Sedi secondarie). - L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa. Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale e' istituita la sede secondaria, indicando altresi' la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa. L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.».