Art. 5 Deposito telematico di atti e informazioni relativi a societa' ed a sedi secondarie 1. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessaria, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento.
Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 si veda nelle note all'art. 3. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/910 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note all'art. 3.