Art. 5 
 
         Deposito telematico di atti e informazioni relativi 
                   a societa' ed a sedi secondarie 
 
  1. La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti
o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica
elettronica  approvata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e  14,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  e'
apposta  dal  soggetto  obbligato  o   legittimato   mediante   firma
elettronica  qualificata  conforme  al  regolamento  UE  2014/910,  o
mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera
s), del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  L'identificazione  dei  richiedenti
nelle procedure di cui al primo periodo, ove  necessaria,  si  esegue
mediante  gli  strumenti  di  identificazione  elettronica   di   cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi  un  livello  di
garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera
b) o lettera c), del medesimo regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo degli articoli 11 e 14 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 si veda
          nelle note all'art. 3. 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2014/910  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note all'art. 3.