Art. 6 
 
               Modifiche alle norme del codice civile 
                       in materia di societa' 
 
  1. All'articolo 2475 del codice civile sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Si
applica l'articolo 2382.»; 
    b) al secondo comma, dopo le parole «si applicano il» e' aggiunta
la seguente: «primo,». 
  2. All'articolo 2383 del codice civile, primo comma,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La nomina e' in  ogni  caso  preceduta
dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una  dichiarazione
circa l'inesistenza, a suo carico,  delle  cause  di  ineleggibilita'
previste  dall'articolo  2382  e  di  interdizioni  dall'ufficio   di
amministratore adottate  nei  suoi  confronti  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea.». 
  3. Dopo l'articolo 2508 del codice civile e' inserito il seguente: 
    «Art. 2508-bis (Registrazione e  cancellazione  telematica  della
sede secondaria di una societa' soggetta  alla  legge  di  uno  Stato
membro dell'Unione europea). - L'atto istitutivo di  sedi  secondarie
nel territorio dello Stato da parte di societa' di capitali  soggette
alla legge di uno Stato membro dell'Unione  europea  e  gli  atti  di
nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la societa' per  le
attivita' della  sede  secondaria,  con  l'indicazione  dei  relativi
poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione  nel  registro
delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le  modalita'
disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, anche con le modalita'  in  videoconferenza  di
cui alle disposizioni di attuazione della  direttiva  (UE)  2019/1151
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.  Gli  atti
da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo  precedente,
sono  contenuti  in  duplicati  informatici  o   copie   informatiche
rilasciate dal competente  registro  delle  imprese  delle  quali  e'
garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  la
provenienza dal medesimo registro e la conformita' ai  corrispondenti
documenti o  informazioni  nello  stesso  iscritti.  Il  notaio  puo'
richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune  di  esse,  se
dubita dell'identita' dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto
delle norme riguardanti la capacita' di  agire  e  la  capacita'  dei
richiedenti di rappresentare una societa' 
    Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo
comma, sono forniti i seguenti dati: 
      a) l'indirizzo della sede secondaria; 
      b) l'attivita' della sede secondaria; 
      c) il registro di iscrizione della societa'; 
      d) il numero di iscrizione della societa' nel registro  di  cui
al punto c); 
      e) la denominazione della societa'; 
      f) la forma legale della societa'; 
      g)  l'ampiezza  dei  poteri  dei  soggetti  che   rappresentano
stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria; 
      h) gli estremi dell'atto costitutivo  e,  eventualmente,  dello
statuto ove presente come documento separato; 
      i) i dati personali dei legali rappresentanti della societa'; 
      l) i dati personali dei soggetti che rappresentano  stabilmente
la societa' per le attivita' della sede secondaria; 
      m) l'eventuale stato di liquidazione  della  societa',  i  dati
personali dei liquidatori e i poteri agli stessi  conferiti,  nonche'
l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione; 
      n) la pendenza di  una  procedura  di  insolvenza  o  di  altra
procedura di ristrutturazione aziendale connessa  a  crisi  aziendale
della societa'; 
      o) la data di chiusura della sede secondaria. 
    Ai  medesimi  fini  di  cui  al  secondo  comma,  sono   altresi'
depositati: 
      a) la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori; 
      b)  la  nomina,  la  cessazione  o   la   revoca   dei   legali
rappresentanti della societa'; 
      c) la nomina, la  cessazione  o  la  revoca  dei  soggetti  che
rappresentano stabilmente la societa' per  le  attivita'  della  sede
secondaria; 
      d) l'ultimo bilancio di esercizio della societa'; 
      e) l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento
separato, della societa', e le relative modifiche; 
      f)  una  dichiarazione  resa  dai  soggetti  che  rappresentano
stabilmente la societa' per le attivita' della sede secondaria  circa
l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilita' previste
dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio  di  amministratore
adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
    La capacita' di  agire  dei  richiedenti  e  il  loro  potere  di
rappresentare la societa' sono verificate,  mediante  il  sistema  di
interconnessione  di  cui  all'articolo  22  della   direttiva   (UE)
2017/1132, dalle risultanze del registro  delle  imprese  in  cui  e'
iscritta la societa'. Nel caso di  indisponibilita'  del  sistema  di
interconnessione,  e'  utilizzato  un  certificato   rilasciato   dal
competente  registro  da  non  oltre   sei   mesi.   Se   il   potere
rappresentativo deriva da una procura e  questa  non  e'  acquisibile
tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo  22  della
direttiva (UE) 2017/1132, la procura e' consegnata  in  originale  al
notaio. 
    Se  la  registrazione  della  sede  secondaria  non  puo'  essere
completata  nel  termine  di   dieci   giorni   dal   momento   della
presentazione dei documenti e delle informazioni di cui  al  secondo,
terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle  imprese  comunica
ai richiedenti i motivi del ritardo. 
    Gli atti di cui al terzo comma e i documenti  di  cui  al  quarto
comma  redatti  in  una  lingua  straniera  sono  accompagnati  dalla
traduzione giurata. 
    Gli uffici del registro  delle  imprese  comunicano,  tramite  il
sistema di interconnessione di cui all'articolo  22  della  direttiva
(UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri  Stati  membri  in
cui sono registrate sedi secondarie di societa' di capitali  regolate
dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi: 
      a) denominazione della societa'; 
      b) sede legale della societa'; 
      c) numero di iscrizione della societa' nel registro; 
      d) forma legale della societa'; 
      e)  legali  rappresentanti,  con  specificazione  se  in  forma
congiunta o disgiunta, amministratori,  componenti  degli  organi  di
controllo o di supervisione; 
      f) bilanci societari. 
    Ove siano  destinatari  della  comunicazione  di  cui  all'ottavo
comma, in qualita' di uffici di registrazione di una sede  secondaria
di societa' soggette alla legge di un altro Stato membro  dell'Unione
europea,  gli  uffici   del   registro   delle   imprese   rilasciano
attestazione di ricezione  della  comunicazione  e  provvedono  senza
ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti. 
    L'istanza  con  cui  si  richiede  la  registrazione  della  sede
secondaria di una societa' di capitali soggetta  alla  legge  di  uno
Stato membro  dell'Unione  europea  ai  sensi  del  primo  comma,  e'
sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente  nel  territorio
dello   Stato.   Gli   adempimenti   pubblicitari   successivi   alla
registrazione  possono  essere  assolti  mediante  firma  elettronica
qualificata o firma digitale da un amministratore  della  societa'  o
dallo stabile preposto.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  2475  e  2383  del
          codice civile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2475  (Amministrazione  della   societa').   -
          L'istituzione  degli  assetti  di  cui  all'articolo  2086,
          secondo comma, spetta esclusivamente  agli  amministratori.
          Salvo   diversa   disposizione    dell'atto    costitutivo,
          l'amministrazione della societa' e' affidata a uno  o  piu'
          soci  nominati  con  decisione  dei  soci  presa  ai  sensi
          dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382. 
                All'atto di nomina degli amministratori si  applicano
          il primo, quarto e quinto comma dell'articolo 2383. 
                Quando l'amministrazione e' affidata a piu'  persone,
          queste  costituiscono  il  consiglio  di   amministrazione.
          L'atto costitutivo puo' tuttavia  prevedere,  salvo  quanto
          disposto  nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  che
          l'amministrazione  sia  ad  esse  affidata   disgiuntamente
          oppure  congiuntamente;  in   tali   casi   si   applicano,
          rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. 
                Qualora    sia    costituito    un    consiglio    di
          amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere  che  le
          decisioni siano adottate mediante consultazione  scritta  o
          sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal  caso
          dai  documenti  sottoscritti  dagli  amministratori  devono
          risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione
          ed il consenso alla stessa. 
                La redazione del progetto di bilancio e dei  progetti
          di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
          capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni  caso  di
          competenza dell'organo amministrativo. 
                Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.». 
                «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori).  -
          La nomina degli amministratori spetta all'assemblea,  fatta
          eccezione per i primi  amministratori,  che  sono  nominati
          nell'atto costitutivo, e salvo il disposto  degli  articoli
          2351, 2449 e 2450. La nomina  e'  in  ogni  caso  preceduta
          dalla presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di  una
          dichiarazione circa  l'inesistenza,  a  suo  carico,  delle
          cause di ineleggibilita' previste dall'articolo 2382  e  di
          interdizioni dall'ufficio di  amministratore  adottate  nei
          suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. 
                Gli amministratori non possono essere nominati per un
          periodo superiore a  tre  esercizi,  e  scadono  alla  data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
                Gli amministratori sono rieleggibili,  salvo  diversa
          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili
          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  anche  se   nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al risarcimento dei  danni,  se  la  revoca  avviene  senza
          giusta causa. 
                Entro trenta giorni dalla notizia della  loro  nomina
          gli  amministratori  devono  chiederne   l'iscrizione   nel
          registro delle imprese indicando per ciascuno  di  essi  il
          cognome e il nome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il
          domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali  tra  essi  e'
          attribuita la rappresentanza della societa', precisando  se
          disgiuntamente o congiuntamente. 
                Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli amministratori  che  hanno  la  rappresentanza  della
          societa' non sono opponibili ai  terzi  dopo  l'adempimento
          della pubblicita' di cui al  quarto  comma,  salvo  che  la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.». 
              - Il testo dell'articolo 2508 del codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art. 2508 (Societa' estere con sede  secondaria  nel
          territorio  dello  Stato).   -   Le   societa'   costituite
          all'estero, le  quali  stabiliscono  nel  territorio  dello
          Stato  una  o  piu'  sedi  secondarie  con   rappresentanza
          stabile,   sono   soggette,   per   ciascuna   sede,   alle
          disposizioni della legge italiana sulla  pubblicita'  degli
          atti sociali. Esse devono inoltre  pubblicare,  secondo  le
          medesime disposizioni, il cognome, il nome, la  data  e  il
          luogo  di  nascita  delle  persone  che  le   rappresentano
          stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
          relativi poteri. 
                Ai terzi che hanno compiuto operazioni  con  le  sede
          secondaria non puo' essere opposto che gli atti  pubblicati
          ai sensi dei  commi  precedenti  sono  difformi  da  quelli
          pubblicati nello Stato ove e' situata la sede principale. 
                Le  societa'  costituite  all'estero  sono   altresi'
          soggette, per quanto  riguarda  le  sedi  secondarie,  alle
          disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la
          subordinano all'osservanza di particolari condizioni. 
                Negli  atti  e  nella   corrispondenza   delle   sedi
          secondarie di societa' costituite all'estero devono  essere
          contenute  le  indicazioni  richieste  dall'articolo  2250;
          devono essere  altresi'  indicati  l'ufficio  del  registro
          delle  imprese  presso  la  quale  e'  iscritta   la   sede
          secondaria e il numero di iscrizione.».