Art. 7 Scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilita' o decadenza 1. L'ufficio del registro delle imprese fornisce, senza ritardo, mediante il BRIS le informazioni richieste dall'autorita' di un altro Stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di societa' di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente. 2. I dati personali delle persone di cui al comma 1 sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire all'autorita' competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Le autorita', le persone o gli organismi incaricati di trattare lo svolgimento delle procedure telematiche previste dal presente decreto conservano i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 2382 del codice civile cosi' recita: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.