Art. 7 
 
          Scambio di informazioni su amministratori colpiti 
               da cause di ineleggibilita' o decadenza 
 
  1. L'ufficio del registro delle imprese  fornisce,  senza  ritardo,
mediante il BRIS le informazioni richieste dall'autorita' di un altro
Stato membro  sull'esistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  di  cui
all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori  di
societa'  di  capitali  aventi  sede  nel  territorio   dello   Stato
richiedente. 
  2. I dati personali delle persone di cui al comma 1  sono  trattati
conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al  decreto  legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  al  fine  di  consentire   all'autorita'
competente di  valutare  le  necessarie  informazioni  relative  alla
cessazione dalla carica di amministratore della persona  interessata.
Le autorita', le persone o gli organismi incaricati  di  trattare  lo
svolgimento delle procedure telematiche previste dal presente decreto
conservano i dati personali trasmessi ai fini del  presente  articolo
per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta  di
informazioni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'articolo 2382 del codice  civile  cosi'
          recita: 
                «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
          - Non puo' essere nominato amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.". 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  2016/679  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.