Art. 9 
 
          Modalita' di rilascio ed autenticazione dei dati 
           e documenti da parte del registro delle imprese 
 
  1. Le copie e gli estratti di  documenti  e  informazioni  detenuti
dagli uffici del registro delle imprese sono  rilasciati  in  formato
elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono  autenticati,  ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  dal  conservatore
del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso
registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni  in  esso
conservati. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono individuate le specifiche  modalita'  per  il  rilascio
delle copie e degli estratti di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.