Art. 9 Modalita' di rilascio ed autenticazione dei dati e documenti da parte del registro delle imprese 1. Le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese sono rilasciati in formato elettronico e, salvo rinuncia del richiedente, sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le specifiche modalita' per il rilascio delle copie e degli estratti di cui al comma 1.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si veda nelle note alle premesse.